Dirigenti scolastici
2.386 posti - concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca dipartimento per l'istruzione - Al concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola (scad. 16 agosto 2011)
Dirigenti scolastici - 2.386 posti - Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca dipartimento per l'istruzione - Al concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola (scad. 16 agosto 2011)
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,n.184;
Vista la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art.39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato», in particolare l'art. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 25;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola; Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente «Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64 relativo alle «Disposizioni in materia di organizzazione scolastica»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relativo all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 51;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici articolate secondo la dimensione regionale;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Tenuto conto della rinnovazione della procedura concorsuale per la Regione Sicilia di cui al di cui al D.D.G. 22.11.2004 secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011, con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per 2.386 unita';
Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 13 luglio 2010 prot. n. MIURAOODGOS.5278, in relazione alla tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
Decreta:
Art. 1 Concorso e posti
1. In attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e' indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, e' determinato in n. 2.386 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvedera' ad indire apposito bando.
Art. 2 Organizzazione del concorso
1. In applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 6.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione
1. Al concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma 1, e' valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Non si considera utile il servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o pareggiate.
4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
7. L'Ufficio Scolastico Regionale puo' disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4 Termine e modalita' di presentazione delle domande
1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente con modalita' web conforme al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. Non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalita' diverse da quella telematica.
A tal fine, si indicano di seguito le modalita' e i termini per l'utilizzo della citata funzionalita' web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione : tale operazione, qualora non sia stata gia' compiuta in precedenza, puo' essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, «Istanze online - registrazione», presente sull'homepage del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it a decorrere dal 18 luglio 2011. Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o provinciale, ferma restando la possibilita', per i candidati impossibilitati a presentarsi, di ricorrere all'istituto della delega;
b) inserimento dell'istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, "Istanze on line - accedi ai servizi", che sara' presente sullo stesso sito a decorrere dal 25 luglio 2011.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, per una sola Regione a scelta del candidato entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Art. 5 Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui e' stata conseguita e del voto riportato;
d) la regione per la quale s'intende partecipare; e) la cattedra e/o il posto di titolarita'; f) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio); g) la data della prima nomina in ruolo; h) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la nomina in ruolo; i) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297; k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione; l) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22.
2. Il candidato e', altresi', tenuto a indicare l'indirizzo e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del concorrente.
3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
Art. 6 Cause di esclusione dal concorso
1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso per piu' regioni.
Art. 7 Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati superino complessivamente le 500 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100, ai sensi dell'art.2, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001 n. 341.
3. Al fine di assicurare la pari opportunita' tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilita', alle donne.
Art. 8 Prova preselettiva
1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che hanno superato la prova preselettiva a carattere culturale e professionale effettuata mediante la somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla.
2. La prova e' diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate, ivi comprese quelle sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.
3. La prova e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.
4. Con avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova e' reso noto il diario della prova preselettiva comprensivo del giorno e dell' ora di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente sara' pubblicato l'elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo svolgimento della prova con la ripartizione dei candidati; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati che non ricevono dall'Ufficio Scolastico Regionale comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso
7. I candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove di esame con l'uso degli ausili necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio Scolastico Regionale le modalita' di svolgimento della prova. L'istanza puo' essere inviata anche a mezzo fax e le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'Amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
8. La prova preselettiva consiste in un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla; la durata della prova e' fissata in 100 minuti. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte; per ogni risposta mancata o errata non e' prevista alcuna decurtazione ma un punteggio pari a 0; per ogni domanda e' possibile barrare solo una casella risposta; la prova si intende superata con il punteggio minimo di 80/100.
9. Essa verte sulle seguenti aree tematiche: a) Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione e formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto; b) Gestione dell'istituzione scolastica, predisposizione e gestione del piano dell'offerta formativa nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; c) Area giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare riferimento alla gestione integrata del piano dell'offerta formativa e del programma annuale; d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, alla valutazione dell'apprendimento e dell'istituzione scolastica, alla motivazione, alle difficolta' di apprendimento, all'uso dei nuovi linguaggi multimediali nell'insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche; e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie modalita' di comunicazione istituzionale; f) Modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione ; g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
10. Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente viene data notizia della pubblicazione della batteria dei quesiti da cui saranno estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati.
11. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni e' prevista l'immediata esclusione dal concorso.
12. Al termine della correzione, svolta con l'ausilio di sistemi informatici, viene compilato l'elenco dei candidati, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100, ammessi alla fase successiva. L'ammissione alle prove scritte e' subordinata alla verifica della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti di partecipazione. Tale ammissione non preclude all'Ufficio Scolastico Regionale di adottare provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti suddetti.
13. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 9 Procedura concorsuale
1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in: 1. due prove scritte e una prova orale; 2. valutazione dei titoli; 3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1).
Art. 10 Prove di esame
1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una o piu' tra le aree tematiche di cui all'art. 8. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche di cui all'art.8 e accerta la preparazione professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. La prova orale accerta, altresi', la capacita' di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.
Art. 11 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 e danno comunicazione dello svolgimento delle stesse, almeno quindici giorni prima, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
2. Le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 sono individuate dagli Uffici Scolastici Regionali entro un arco temporale di riferimento, prefissato e pubblicato, mediante apposito avviso, sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
3. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale viene affisso l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. L'affissione e' comunicata tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestivita'.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
6. La vigilanza durante le prove scritte e' affidata dall'Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte abbiano luogo in piu' edifici, la medesima autorita' scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
7. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla competente autorita' scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalita' di svolgimento della prova. L'istanza puo' essere inviata anche a mezzo fax e le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.
11. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 12 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalita' web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando, presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti: a) in originale o copia autenticata; b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all'originale; c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da universita' statali o equiparate.
6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
Art. 13 Termine per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1.
Art. 14 Preferenze a parita' di merito
1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) aver prestato servizio militare come combattenti;
17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca senza demerito;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico; b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito; c) dalla minore eta'.
Art. 15 Graduatorie
1. Con provvedimento del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, accertata la regolarita' delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, formate secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, calcolato in centoventesimi e ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte,del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione.
2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, e' pubblicato all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale. Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
Art. 16 Vincitori del concorso
1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui al successivo all'art. 17.
2. I vincitori, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano l'assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.
4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite.
5. Le sedi aventi particolari finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione, che dovra' essere prodotto con le modalita' e nei termini previsti per i titoli di preferenza di cui all'art.14.
Art. 17 Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio
1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.
2. L'attivita' di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. La durata ed i contenuti delle attivita' formative sono indicati nell'Allegato tecnico che e' parte integrante del bando. 4. Il periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso istituzioni scolastiche anche in collegamento con universita', amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio e' valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'art. 15.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione scritta nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
7. Gli Uffici Scolastici Regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
8. L'Amministrazione rinvia a successive comunicazioni ulteriori informazioni relative allo svolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio.
Art. 18 Presentazione dei documenti di rito.
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all'Ufficio Scolastico Regionale competente, entro il termine perentorio stabilito con apposita comunicazione del Direttore generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato dall'autorita' sanitaria competente per territorio, deve attestare che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
2. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.
3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e' stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacita' lavorativa e che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
4. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 19 Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualita' di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all'art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 15, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori e' determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilita', con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio medesimo.
3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito regionale per un periodo di 6 anni.
4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente.
5. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Art. 20 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 21 Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
Art. 22 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
Art. 23 Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma, 13 luglio 2011
Il direttore generale: Chiappetta
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |