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iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (26 febbraio 2016) Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.3 del 12-1-2016)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in
particolare l'art. 2 che istituisce la Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti che opera mediante un Consiglio di
Sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio Interuniversitario;

Indice

una procedura selettiva, per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge
n. 247, del 31 dicembre 2012.

Art. 1 Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui all'art. 4 del presente Bando. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo;
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:
1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili;
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di accesso. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) puo' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive; il Consiglio Nazionale Forense si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli circa la veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
Le certificazioni relative al possesso dei requisiti di cui alla lettera a), b), c) e d) dovranno obbligatoriamente pervenire in originale con consegna diretta presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al momento dell'iscrizione ai corsi. La mancata produzione di uno dei certificati richiesti non consentira' l'iscrizione ai corsi stessi.
I candidati sono ammessi alla prova di accesso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
Il Consiglio Nazionale Forense puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva perdifetto dei requisiti prescritti dal Bando.

Art. 2 Domanda e termini di presentazione

La domanda di partecipazione alla prova di accesso deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazioneinformatica disponibile sul sito del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura all'indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it  seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' di45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale, nei siti web del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazionealla prova di accesso elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  entro le ore 23,59 ora italiana dell'ultimo giorno utile.
A pena di inammissibilita', le domande devono contenere, oltre all'indicazione delle generalita' del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 1 e la specificazione della materia sulla quale il candidato intende sostenere la prova di accesso di cui al successivo art. 4. Tale scelta e' vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 9, sia per la verifica finale di cui al successivo art. 12.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l'inserimento nel form on-line:
1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso di validita' con firma leggibile;
2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 60,00 (sessanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072, intestato a Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, IBAN IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale "Contributo partecipazione prova di accesso al corso Albo speciale", quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione alla prova di accesso.
Nella domanda il candidato specifichera' altresi' se intende o meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 8. L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua non leggibilita' comporta l'automatica esclusione alla prova di accesso.

Art. 3 Commissione

La Commissione competente a predisporre e valutare le prove di accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, e magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo.
La Commissione e' nominata con successivo provvedimento del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 4 Prova di accesso

La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36 domande complessive cosi' ripartite:
a) 12 domande cosi' suddistinte: 3 di diritto processuale civile, 3 di diritto processuale penale, 3 di giustizia amministrativa e 3 di giustizia costituzionale;
b) 24 domande in una delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa.
Ai fini del superamento della prova e' necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande.

Art. 5 Data della prova

La prova di accesso si terra' a Roma venerdi' 8 aprile 2016; ulteriori indicazioni sull'ora e sul luogo verranno comunicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale forense e su quello della Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', pena la non ammissione alle prove.

Art. 6 Ammessi ai corsi

Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense sono approvati gli atti concorsuali e dichiarati gli ammessi al corso, con il relativo punteggio da ciascuno conseguito.
L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre il termine per eventuali impugnative.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco,
gli ammessi devono effettuare l'iscrizione al corso eseguendo il pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire in originale i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando con consegna diretta presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 Quota di partecipazione

La quota di partecipazione al corso e' fissata in euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 8 Borse di studio

E' prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero massimo di 20, di Euro 1.500 cadauna, a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso.
Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all'art. 5, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.

Art. 9 Organizzazione del corso

Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni Superiori.
La sede del corso e' in Roma.
Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di dieci ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdi' pomeriggio ed il sabato mattina.
Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall'iscritto.
Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati altresi' orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.
I corsi si svolgeranno preferibilmente nei mesi di giugno, luglio e settembre.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio Nazionale Forense che le comunichera' attraverso la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Art. 10 Lezioni decentrate

Una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo, per agevolare la partecipazione al corso e preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 9, comma 6, puo' tenersi presso gli Ordini distrettuali, anche con modalita' a distanza.
A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il Consiglio Nazionale Forense individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformita' didattica, efficienza organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.
Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.
Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.

Art. 11 Docenti

L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

Art. 12 Verifica finale di idoneita'

La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza annuale, con data individuata dal Consiglio di Sezione.
Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e' la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense nomina, su proposta del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato. La Commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna.
La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
La Commissione potra' specificare e dettagliare, con deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di valutazione indicati nell'art. 9 del Regolamento e nel comma successivo del presente articolo.
Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla base dei criteri individuati dal Regolamento e dal Bando e specificati dalla medesima Commissione, sara' di idoneita'/non idoneita'.
La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5 ore e non superiore a 7, sara' determinata dalla Commissione.

Art. 13 Elenco ammessi

Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e' approvato l'elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Il Consiglio Nazionale Forense, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.
La partecipazione alla prova di accesso comporta, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003, espressione di tacito consenso alla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Art. 15 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento e' il Dott. Roberto Strippoli indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Art. 16 Pubblicita'

Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

ùArt. 17 Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dal Regolamento Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 20 novembre 2015, sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale e alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il Consiglio Nazionale Forense la facolta' di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. In tal caso, il Consiglio Nazionale Forense provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.
Nel caso in cui il Consiglio Nazionale Forense eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Il Consiglio Nazionale Forense si riserva altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso sul sito del Consiglio Nazionale Forense e su quello della Scuola Superiore dell'Avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Il presente bando sara' acquisito al protocollo