art. 4.Attività all'estero e attività in Italia dello straniero - codice deontologico 1997
Codice deontologico forense 1997
{art. 4.Attività all'estero e attività in Italia dello straniero
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.