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art. 1.Ambito di applicazione

art. 1.Ambito di applicazione - codice deontologico 1997

Codice deontologico forense 

art. 1.Ambito di applicazione 

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.


1 omissis
2 destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti a nulla rilevando che i medesimi svolgano o non il patrocinio; il loro status, conseguente alla semplice iscrizione nel registro speciale si presenta, infatti, coma preliminare a quello di professionista e pertanto sono anch'essi assoggettabili alle norme deontologico - disciplinari previste nel codice deontologico e nella normativa forense. (nella specie il professionista è stato ritenuto responsabile disciplinarmente per un fatto compiuto quando era iscritto nel registro speciale dei praticanti, mentre è stato considerato non responsabile per un fatto compiuto quando non era ancora iscritto a detto registro).
omissis
consiglio nazionale forense decisione del 16-07-2007, n. 100 pres. f.f. cricri' - rel. cardone - p.m. maccarone (parz. diff.)

l'eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico (nella specie l'art. 22) costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché, come è noto, le norme del codice deontologico hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell'ambito dell'esercizio professionale. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. torino, 19 ottobre 2005). 
consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 233 pres. f.f. tirale - rel. saldarelli - p.m. ciampoli (conf.)

secondo il costante orientamento giurisprudenziale del cnf, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l'avvocato che non partecipi ad un'udienza, per altri concomitanti impegni processuali, non garantendo un'adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini dell'illecito disciplinare che siffatto comportamento non abbia determinato alcun pregiudizio. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. verona, 4 maggio 2005). 
consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 217 pres. f.f. cricri' - rel. vermiglio - p.m. martone (conf.)

1 per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto.
2 omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 16 settembre 2005). 
consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 162 pres. f.f. cricri' - rel. saldarelli - p.m. ciampoli (parz. diff.)

la redazione di una parcella sproporzionata rispetto all'attività prestata, l'inserimento in notula di compensi ed onorari a fronte di adempimenti non effettivamente svolti, l'erronea interpretazione del dispositivo di una sentenza e l'omessa comunicazione ex art. 22 c.d.f., costituiscono atti disciplinarmente rilevanti che, insieme considerati, non possono essere ricondotti a distrazione o mero errore, comunque denotando, in tal caso, indolenza e trascuratezza, oltre a presupporre un approccio alla professione scarsamente rispettoso degli stessi principi della deontologia forense. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. verona, 26 settembre 2005). 
consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 261 pres. alpa - rel. vermiglio - p.m. martone (conf.)