art.11.Dovere di difesa
art.11.Dovere di difesa
Codice deontologico forense
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Articolo vigente
art.11.Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
* I. - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
* II. - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attivita'.
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Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive
E’ facoltà e dovere dell’avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, senza tuttavia superare il limite invalicabile costituito dal divieto di assumere comportamenti non improntati alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato o di insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni (Nel caso di specie, il difensore ricusava e querelava il giudicante, lamentando “ostilità nei suoi confronti e profonda imparzialità”, accuse poi rivelatesi infondate). Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa – Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Diritto di difesa
Le ipotesi contemplate dai primi due canoni dell’art. 24 c.d.f., ancorché entrambe palesemente riferite all’avvocato nei cui confronti sia stata sollevata una questione disciplinare, ne distinguono tuttavia la posizione in relazione alle diverse fasi procedimentali nelle quali si svolge l’obbligo dell’iscritto di collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali di tale organismo pubblico osservando il dovere di verità. Allorquando sia stato aperto il procedimento disciplinare, il rapporto con il Consiglio è definito dalla posizione e dai connessi diritti di incolpato, e non sussistono esigenze di informative o chiarimenti preliminari diretti a stabilire la sussistenza di elementi che eventualmente giustifichino l’apertura di un procedimento, essendo questa già deliberata, sicché il silenzio, in tal caso, costituisce forma di esercizio del diritto costituzionale di difesa nel processo e non costituisce illecito autonomo, configurandosi il diritto di difesa quale limite al dovere di collaborare. Nel II canone, al contrario, l’avvocato nei cui confronti è presentato un esposto, da un lato ha l’obbligo (oltre al diritto) di chiarire il suo comportamento nei confronti del reclamante, e dall’altro ha il dovere di fornire al Consiglio, investito con l’esposto del dovere di valutare la sussistenza delle condizioni per aprire un procedimento, elementi che consentano ad esso il pieno e corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali che tutelano prioritariamente un interesse pubblico. Tale fase preliminare, non prevista dalla legge, costituisce regola che trova la fonte nel diritto vivente formatosi nella giurisprudenza disciplinare ed il profilo in esame si ricollega al dovere dell’avvocato sancito dall’art. 7, II canone, del c.d.f., riferibile alla responsabilità sociale dell’appartenente ad un ordine che, come quello forense, esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 maggio 2010, n. 35 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa
Deve escludersi la responsabilità disciplinare del professionista che, costituitosi in un giudizio d’appello, mantenga nel corso del procedimento l’eccezione di improcedibilità del gravame ancorché in seguito ne risulti evidente l’infondatezza in fatto. Invero, il rispetto del dovere di lealtà deve essere considerato congiuntamente a quello del dovere di difesa, il cui esercizio assume rilievo disciplinare solo qualora travalichi la normale dialettica processuale ed in particolare allorché l’eccesso di difesa ridondi in mala fede e sia percepibile una distorta, disonesta ed abusiva finalità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Firenze, 24 settembre 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2007, n. 246 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa – Assenza in udienza per impedimento improvviso dovuto a motivi di salute – Omessa preventiva comunicazione al giudice
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, colto da malore improvviso, non possa partecipare all’udienza e non possa neppure comunicare al giudice il suo impedimento, a nulla rilevando il fatto che il professionista abbia documentato tale improvviso malore con prove testimoniali e non con un certificato medico, se comunque il professionista sia credibile per i suoi buoni precedenti e per il suo comportamento sempre corretto e leale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 novembre 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 dicembre 2007, n. 198 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, provocando peraltro a causa del suo comportamento gravi danni al cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Spoleto, 10 ottobre 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 dicembre 2007, n. 197 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa – Rinuncia al mandato – Comunicazione della rinuncia effettuata il giorno dell’udienza
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rinunci al mandato il giorno stesso dell’udienza lasciando il proprio assistito senza difesa e non preoccupandosi di provvedere, almeno per quella udienza, alla propria sostituzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 13 giugno 2005).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 dicembre 2007, n. 196 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa – Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità
Non commette alcun illecito disciplinare e non integra una ipotesi di comportamento negligente il professionista che provveda correttamente e ritualmente ad un atto di riassunzione e notifica, anche se poi quest’ultima per il cambio di indirizzo del destinatario non sia stata di fatto ritualmente e tempestivamente effettuata. Infatti, ogni inadempienza addebitabile per negligenza al professionista, se pur fonte di responsabilità civile, può integrare di per sé responsabilità disciplinare solo quando le circostanze concrete denotino “rilevante trascuratezza”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 novembre 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 79 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa – Rinuncia all’incarico il giorno prima dell’udienza – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di difesa e correttezza a cui il professionista è tenuto l’avvocato che rinunci all’incarico il giorno prima dell’udienza, comunicando a mezzo fax tale rinuncia il giorno stesso dell’udienza , non presentandosi alla stessa e lasciando così il cliente privo di difesa. Infatti e’ dovere dell’avvocato garantire la difesa ed evitare che l’interruzione del rapporto professionale possa pregiudicare il diritto del cliente di essere difeso. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 22 luglio 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 78 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Omesso svolgimento del mandato – Omesso deposito di comparsa conclusionale e memorie – Assenza in udienza
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di depositare la comparsa conclusionale e le memorie difensive, sia assente in udienza, ometta di informare il cliente sull’esito della causa e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 novembre 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 luglio 2007, n. 77 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa – Avvocato nominato difensore d’ufficio – Assenza alle udienze
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato difensore d’ufficio sia stato assente a due udienze e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento; infatti, è dovere dell’avvocato espletare l’incarico con diligenza e collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2007, n. 65 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non partecipi all'udienza di incidente probatorio, così privando della necessaria difesa il cliente, atteso che l'inadempimento dell'obbligo di assistenza all'udienza, in mancanza di uno specifico accordo con il proprio assistito, non può trovare giustificazione come scelta discrezionale nell'esercizio di una strategia processuale. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di verona, 29 gennaio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-12-2008, n. 187 pres. alpa - rel. cardone - p.m. fedeli (conf.)
l'avvocato che, senza giustificato motivo, non compaia a ben due udienze successive e che con tale negligente condotta determini l'estinzione del relativo giudizio, tiene una condotta contraria ai doveri di diligenza e correttezza professionale. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 1 aprile 2004). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 31 pres. alpa - rel. bonzo - p.m. iannelli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato non presentandosi alle udienze fissate pur avendo percepito per l'incarico ricevuto e l'attività non svolta delle somme di denaro in acconto. (nella specie è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare e inflitta la sanzione della censura, anche in considerazione della volontà di ravvedimento e della restituzione delle somme percepite in acconto). (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 22 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 63 pres. f.f. cricri' - rel. cardone - p.m. iannelli (conf.)
1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di comunicare alla parte di non essere iscritto nell'elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio e chieda al cliente ammesso al patrocinio a spese delle stato il pagamento di una parcella fatta vistare dal c.d.o. nella forma della parcella ordinaria del difensore di fiducia.
(nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi quattro).(accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di vercelli, 16 dicembre 2005).
consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 187 pres. .ff. cricri' - rel. cardone - p.m. iannelli (conf.)
la condotta del difensore di ufficio che abbia mancato di partecipare ad una udienza senza giustificare la sua assenza, ma soltanto per avere appreso che l'udienza sarebbe stata differita senza alcuna attività a causa della adesione del v.p.o. ad una astensione di categoria e dopo averne chiesto ed ottenuto due volte conferma, non integra alcuna violazione degli obblighi di diligenza e lealtà che incombono sul difensore officioso come su quello di fiducia. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di venezia, 23 novembre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 115 pres. alpa - rel. lanzara - p.m. fedeli (non conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nominato difensore d'ufficio sia stato assente a due udienze e richiesto non dia chiarimenti al c.d.o. sul suo comportamento; infatti, è dovere dell'avvocato espletare l'incarico con diligenza e collaborare con il c.d.o. per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. (nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (accoglie il ricorso avverso c.d.o. di roma, 8 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 65 pres. f.f. cricri' - rel. del paggio - p.m. ciampoli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, provocando peraltro a causa del suo comportamento gravi danni al cliente. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di spoleto, 10 ottobre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 197 pres. alpa - rel. cardone - p.m. martone (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, colto da malore improvviso, non possa partecipare all'udienza e non possa neppure comunicare al giudice il suo impedimento, a nulla rilevando il fatto che il professionista abbia documentato tale improvviso malore con prove testimoniali e non con un certificato medico, se comunque il professionista sia credibile per i suoi buoni precedenti e per il suo comportamento sempre corretto e leale. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 28 novembre 2006).
consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 198 pres. f.f. cricri' - rel. perfetti - p.m. iannelli (diff.)
deve escludersi la responsabilità disciplinare del professionista che, costituitosi in un giudizio d'appello, mantenga nel corso del procedimento l'eccezione di improcedibilità del gravame ancorché in seguito ne risulti evidente l'infondatezza in fatto. invero, il rispetto del dovere di lealtà deve essere considerato congiuntamente a quello del dovere di difesa, il cui esercizio assume rilievo disciplinare solo qualora travalichi la normale dialettica processuale ed in particolare allorché l'eccesso di difesa ridondi in mala fede e sia percepibile una distorta, disonesta ed abusiva finalità. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. firenze, 24 settembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 246 pres. alpa - rel. bianchi - p.m. martone (non conf.)
1 omissis
2 le scelte difensive operate dal professionista nella trattazione della causa sono discrezionali e insindacabili e non possono essere oggetto di giudizio disciplinare salvo l'ipotesi in cui non appaiono improntate a manifesta incuria e negligenza.
3 omissis
consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 84 pres. alpa - rel. stefenelli - p.m. martone (conf.).
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di espletare il mandato ricevuto non partecipando all'udienza per la difesa della parte assistita ed omettendo, altresì, di comunicare al giudice il proprio impedimento. (nella specie, in considerazione del fatto che l'avvocato ha successivamente prodotto, a giustificazione dell'impedimento, un certificato medico in cui si attestava uno stato febbrile che gli impediva di partecipare, la sanzione dell'avvertimento è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 19 luglio 2004). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 185 pres. f.f. cricri' - rel. de michele - p.m. iannnelli (parz. diff.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di difesa e correttezza a cui il professionista è tenuto l'avvocato che rinunci all'incarico il giorno prima dell'udienza, comunicando a mezzo fax tale rinuncia il giorno stesso dell'udienza, non presentandosi alla stessa e lasciando così il cliente privo di difesa. infatti e' dovere dell'avvocato garantire la difesa ed evitare che l'interruzione del rapporto professionale possa pregiudicare il diritto del cliente di essere difeso. (nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di pisa, 22 luglio 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 78 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. martone (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di depositare la comparsa conclusionale e le memorie difensive, sia assente in udienza, ometta di informare il cliente sull'esito della causa e richiesto non dia chiarimenti al c.d.o. sul suo comportamento. (nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 24 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 77 pres. alpa - rel. stefenelli - p.m. martone (conf.)