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art.10 Dovere di indipendenza

art. 10 Dovere di indipendenza - codice deontologico 1997

Codice deontologico forense 1997

art. 10 Dovere di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

1.L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Sentenze - Decisioni 

Domiciliazione dello studio presso una società di assicurazione
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che domicili il proprio studio presso una società di assicurazione. (Nella specie, anche in considerazione della giovane età del professionista e della provvisorietà della domiciliazione, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 27 giugno 1998).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 luglio 2003, n. 215 pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

Studio presso agenzia di assicurazione – Confusione con l’attività di agenzia
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi il proprio domicilio professionale presso una agenzia di assicurazione e servizi, che utilizzi carta intestata comune e consenta al titolare dell’agenzia di fare uso della carta intestata per inviare missive indirizzate anche a studi legali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 dicembre 2000) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2004, n. 28 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

 

compimento di atti contrari all’interesse del proprio assistito

Deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l’intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 194 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)

La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 67 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale influenti sul rapporto professionale

Viola gli artt. 22, 10, 35 e 36 c.d.f. l’avvocato che intervenga quale legale di fiducia nella controversia familiare che il proprio assistito abbia in corso con la moglie, intrattenendo una corrispondenza con il collega di controparte al fine di far trascorrere il tempo necessario a consentire al cliente medesimo, per mezzo di alienazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo in favore di una S.p.A. amministrata dalla figlia del professionista il quale altresì risulti titolare di quote societarie, di disfarsi dell’immobile che costituisca la residenza familiare nella quale abitino con il coniuge le figlie minori, così da un lato prestandosi a sottrarre a minori l’unica fonte di possibile soddisfazione del loro diritto di credito alimentare verso il padre naturale, e quindi a vanificare la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare e del loro diritto di abitare nella casa familiare, e, dall’altro, consentendo alla predetta società, nella quale l’incolpato coltivi evidenti interessi patrimoniali, di acquistare l’immobile descritto ad un corrispettivo vantaggioso, così tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici che si colloca agli antipodi della correttezza e della lealtà anche nei confronti del collega di controparte. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 21 luglio 2008).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 giugno 2010, n. 42 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Commistione di interessi personali e professionali

L’avvocato che, in un contesto negoziale complessivamente equivoco nel quale egli compaia come cessionario del credito ceduto da soggetto già fallito che egli assista legalmente nella medesima procedura concorsuale, curi un interesse proprio in danno dell’apparente cliente e dei soggetti che con lo stesso sono venuti a contatto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante che, oltre a svilire i doveri di indipendenza e di autonomia del rapporto, non rispetta i divieti relativi al conflitto di interessi ed al patto di quota lite, con conseguente grave pregiudizio per l’immagine della categoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 5 giugno 2007).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2009, n. 190 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Esercizio attività di agente immobiliare – Violazione del dovere di indipendenza

L’avvocato che in via continuativa svolga attività commerciali o di mediazione viola sia il dovere di evitare incompatibilità (art. 16 C.D.) sia il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti esterni ex art. 10 C.D. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 febbraio 2007).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2008, n. 104 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Dovere di indipendenza e imparzialità.

Integra violazione degli artt. 37 e 51 del codice deontologico la condotta del professionista che, ricevuto incarico dal proprio cliente di rappresentarlo ed assisterlo in una controversia successoria sorta con gli altri coeredi, assuma, dopo la revoca del mandato, la difesa di altro coerede, in quanto il mandato originariamente espletato deve ritenersi tale da limitare la sua indipendenza e da ingenerare nei terzi il sospetto che la condotta dell’avvocato non sia improntata a canoni di assoluta correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 22 aprile 2004).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2007, n. 234 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Avvocato nominato arbitro – Precedente rapporto di clientela con una delle parti

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 gennaio 2005).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 dicembre 2007, n. 189 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina

Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 dicembre 2007, n. 185 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Dovere di verità

Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur non essendo l’autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento ed un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione al suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tale illecito contegno, infatti, viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (artt. 5 e 6 c.d., ed in particolare il punto 6.I che impone all’avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all’art. 14.I c.d. (“l’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false”, con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 2006).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 167 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Rapporti economici con il cliente

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che abbia rapporti economici e di interesse personale con il proprio assistito. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura all’avvocato che si impegnava a partecipare all’asta giudiziaria che si sarebbe tenuta per la vendita di beni di proprietà dei debitori del suo cliente, nei cui confronti il professionista aveva promosso azione esecutiva, e con cui le parti convenivano che il ricavato della successiva vendita dell’immobile aggiudicato o cointestato sarebbe stato ripartito nella misura del 50%).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 16 gennaio 2003).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 febbraio 2005, n. 40 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Ex magistrato – Attività professionale presso la procura dove aveva svolto le funzioni giudicanti

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista ex magistrato, cessato dalle funzioni giudicanti da meno di un biennio, che, in violazione dell’art. 26 r.d.l. n. 1578/1933, assuma e svolga l’attività difensiva presso il tribunale a cui era assegnato nell’ultimo periodo. Infatti la legge n. 27/1997 ha soppresso non già la figura del procuratore ma solo il relativo albo identificando la professione di procuratore con quella di avvocato e riportando quest’ultima alle caratteristiche della prima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 luglio 2003).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 dicembre 2004, n. 306 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Avvocato nominato arbitro – Difesa della parte in altro procedimento

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di indipendenza e imparzialità, l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur essendo il difensore di una delle parti in altro procedimento, a nulla rilevando che egli in realtà non abbia svolto funzioni difensive ma sia stato un semplice domiciliatario. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 8 novembre 2002).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2004, n. 269 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Stipula di convenzione con società per il recupero di crediti

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che stipuli con una società per il recupero dei crediti una convenzione con cui pattuisca la determinazione del compenso in forma forfetaria. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 18 maggio 2002) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2004, n. 41 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Prestiti da clienti – Omesso adempimento di obbligazioni assunte

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ricorra a prestiti elargiti da clienti dello studio e ometta di adempiere alle obbligazioni assunte non provvedendo alla restituzione dei prestiti ottenuti. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento dell’avvocato che per onorare i suoi debiti aveva comunque venduto la casa di abitazione e i mobili dello studio, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura) (Accoglie parzialmente il ricorso in revocazione avverso decisione C.N.F. 11 luglio 1997, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 ottobre 1994).Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 25 ottobre 2003, n. 348 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Commistione di interessi personali e professionali – Negoziazione di titoli di terzi

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di correttezza e indipendenza, l’avvocato che negozi titoli di terzi per permettere il finanziamento di società in dissesto, sue clienti, e che, dopo aver agito monitoriamente per il recupero del proprio credito, accetti dalla parte debitrice un incarico professionale oneroso per il recupero di crediti vantati verso terzi, il cui incasso avrebbe dovuto compensare il credito per il quale il professionista aveva agito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 11 luglio 2001) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 maggio 2003, n. 97 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

attività commerciali o di mediazione

l'avvocato che in via continuativa svolga attività commerciali o di mediazione viola sia il dovere di evitare incompatibilità (art. 16 c.d.) sia il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti esterni ex art. 10 c.d. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di palermo, 8 febbraio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-09-2008, n. 104 pres. alpa - rel. d'innella - p.m. martone (conf.)