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art.14 Dovere di verità

art. 14 Dovere di verità (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

Codice deontologico forense 

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Articolo vigente

art. 14 Dovere di verità (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. 

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Precedenti formulazioni dell'articolo:
art. 14 Dovere di verità ( 1 comma modificato con delibera del CNF in data 16-10-99)

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
* I. - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non puòassumere a verbale nè introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false (1).
* II. - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. 

 

art.14. Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere. 
I. - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale nè utilizzare prove o dichiarazioni, a lui rese, di persone informate sui fatti che sappia essere false. 
II. - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.