art.17 Informazioni sull’attività professionale
art.17 Informazioni sull’attività professionale (articolo modificato con delibera 18.01.2007)
Codice deontologico forense
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Articolo vigente:
art.17 Informazioni sull’attività professionale (articolo modificato con delibera 18.01.2007)
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
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Modifiche in attuazione della legge 4 Agosto 2006 N. 248 - Delibera del C.N.F. del 18 gennaio 2007
art. 17 Informazioni sull'attività professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IlI - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
art. 17.Informazioni sull'esercizio professionale (1)
È consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 del codice deontologico).
17.III) È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
(1) Modificato il 28 ottobre 2002
art.17.Informazioni sull'esercizio professionale
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
I - L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
II - E’ consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
III- E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Sentenze Pareri|orange
informazioni sull’attività professionale
Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività (Nel caso di specie, in una pubblicazione a pagamento allegata ad un quotidiano nazionale, la “law firm” veniva rappresentata come una tra “i migliori studi professionali italiani”, con gli avvocati più prestigiosi della città, per qualità professionali, personali e sociali, nonché per notorietà e importanza della clientela individuata in un’importante banca nazionale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
pubblicità “occulta” dell’avvocato
La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista, peraltro rilasciata dietro contribuzione alle spese di pubblicazione- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 74 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
pubblicità informativa
La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista, peraltro rilasciata dietro contribuzione alle spese di pubblicazione- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 72 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
pubblicità informativa
La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
la “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani
La c.d. legge Bersani non consente una pubblicità indiscriminata, ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo
In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 40 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Intervista giornalistica e pubblicità deontologicamente vietata: rilevanza dell’elemento soggettivo
In ipotesi di rilascio di interviste agli organi di stampa da parte dell’avvocato, non può comportare violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si esclude “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 121 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
pubblicità “occulta” dell’avvocato
La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 121Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità
Non comporta alcuna violazione deontologica l’intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda “l’intenzionalità” dell’incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 48 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
sede di lavoro secondaria
parere consiglio nazionale forense 12-12-2007, n. 46 - quesito del coa di biella, rel. cons. florio
parere 12 dicembre 2007, n. 46
il quesito rappresenta il caso di alcuni avvocati che hanno aperto una sede di lavoro secondaria ed ulteriore rispetto ai rispettivi studî, configurata come un negozio al piano strada e dotata di sistemi di informazione all'esterno in tema di attualità giuridica. all'interno dei locali viene fornita consulenza giuridica orale, attività oggetto di promozione pubblicitaria attraverso un sito internet e la realizzazione di una brochure illustrativa. si chiede al consiglio nazionale se l'attività e la sua pubblicizzazione anche attraverso la stampa locale siano compatibili con le norme deontologiche, anche alla luce delle loro recenti modifiche.
la commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
"i fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti tutti teoricamente consentiti.
e' infatti permessa, previa comunicazione al consiglio dell'ordine, l'apertura di una sede secondaria dello studio, così come è consentito prestare consulenza predeterminando il compenso; sono anche consentite l'apertura del sito web e la distribuzione di una brochure informativa.
i limiti concreti alle suddette attività, che teoricamente sono consentite, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico che fanno riferimento, sia per l'informazione che per l'acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.
tali concetti discendono dall'articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al consiglio dell'ordine.
la ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il consiglio dell'ordine locale, attraverso l'esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.
gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente corretti sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al consiglio locale.
per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l'ambito tipico della potestà disciplinare dei consigli dell'ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l'esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il consiglio nazionale detiene in materia.
il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del c.n.f. in sede di impugnazione avverso l'eventuale provvedimento dell'ordine locale".
parere consiglio nazionale forense 12-12-2007, n. 46 - quesito del coa di biella, rel. cons. florio
brochures - volantino
parere consiglio nazionale forense 12-12-2007, n. 60 - quesito del coa di aosta, rel. cons. florio
parere 12 dicembre 2007, n. 60
l'ordine aostano si interroga circa la liceità deontologica di un volantino, distribuito da un avvocato, che proponga consulenza gratuita all'interno di un gazebo ubicato in pubblica piazza a favore dei consumatori allo scopo di renderli edotti circa i loro diritti.
"i fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti teoricamente in sé non vietati.
non vi sono, infatti, limiti espressi alla sede nella quale l'avvocato può rendere consulenza e le brochures informative sono oggi espressamente consentite.
i limiti concreti alle suddette attività, comunque, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico, ove si fa riferimento, sia per l'informazione che per l'acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.
tali concetti discendono dall'articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al consiglio dell'ordine.
la ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il consiglio dell'ordine locale, attraverso l'esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.
gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente ammissibili sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al consiglio locale.
per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l'ambito tipico della potestà disciplinare dei consigli dell'ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l'esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il consiglio nazionale detiene in materia.
il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del c.n.f. in sede di impugnazione avverso l'eventuale provvedimento dell'ordine locale".
parere consiglio nazionale forense 12-12-2007, n. 60 - quesito del coa di aosta, rel. cons. florio
pubblicità informativa
parere consiglio nazionale forense 12-12-2007, n. 65 -quesito del coa di forlì-cesena, rel. cons. bianchi
parere 12 dicembre 2007, n. 65
il quesito riguarda la possibilità di svolgere pubblicità informativa (riguardante l'organizzazione dello studio, i servizi offerti, le materie trattate ed i prezzi di singole prestazioni) attraverso apposita stabile organizzazione, interna od esterna allo studio professionale, e la sua compatibilità con gli articoli 17 (informazioni sull'attività professionale), 17-bis (modalità d'informazione) e 19 (divieto di accaparramento di clientela) del codice deontologico.
la commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
"a seguito della revisione del codice deontologico forense varata il 14 dicembre 2006 in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'avvocato può dare informazione sulla propria attività professionale, con contenuto conforme a verità e correttezza e secondo forme e modalità che rispettino la dignità e il decoro della professione. permane il divieto di ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
nella nuova formulazione degli artt. 17 e 17-bis del codice è scomparso il riferimento che la precedente regola comportamentale faceva a mezzi esclusivamente consentiti ed i valori della dignità e del decoro professionale diventano così il test di liceità della pubblicità informativa.
nei limiti delineati, l'esistenza di una specifica funzione informativa stabilmente strutturata all'interno od all'esterno dello studio professionale di per sé non viola la norma deontologica, a condizione che il contenuto dell'informazione comprenda le indicazioni obbligatorie (art. 17-bis, comma 1) senza eccedere rispetto alle facoltative (art. 17-bis, comma 2) e sempre che le modalità di esercizio di tale attività non risultino in concreto contrastanti con la dignità ed il decoro professionali.
ove l'attività della struttura dedicata dovesse poi trascendere la sfera dell'informazione per proporsi l'assunzione di rapporti clientelari potrebbe nel concreto risultare violato l'art. 19 del codice deontologico sia sotto il profilo dell'intermediazione sia per modalità (non altrimenti tipizzate dalla regola) che eventualmente fossero rilevate non conformi alla correttezza ed al decoro professionali".
parere consiglio nazionale forense 12-12-2007, n. 65 -quesito del coa di forlì-cesena, rel. cons. bianchi
titolo specializzazione
parere consiglio nazionale forense 09-07-2008, n. 31 quesito del coa di massa-carrara, rel. cons. florio.
parere 9 luglio 2008, n. 31
l'ordine richiedente domanda: "se possa un avvocato che ha partecipato ad un corso di perfezionamento e specializzazione organizzato da una università e dall'ordine degli avvocati del luogo, indicare nella propria carta intestata la specializzazione così conseguita con la semplice dicitura "specializzato in..." ai sensi dell'art. 17 e 17-bis cod. deont.".
la commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
"l'art. 17-bis del codice deontologico dà all'avvocato la possibilità di indicare "i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari".
deve quindi trattarsi di diplomi in senso stretto (che quindi presuppongono, tra l'altro, un esame finale), ai quali non sembra equiparabile un semplice corso di approfondimento, ancorché esso sia atecnicamente denominato con l'uso della parola "specializzazione".
se l'iscritto ha ottenuto il diploma nel senso sopra indicato, potrà definirsi specializzato, e dovrà indicare anche l'università che gli ha rilasciato il diploma.
in caso contrario, il riferimento alla specializzazione non è consentito nella carta intestata, ma può solo essere inserito, nell'eventuale curriculum, il riferimento al corso frequentato.
nel diverso caso della nozione di "materia prevalente" è consentita la menzione nella carta intestata, purché però vi sia un effettivo esercizio in via prevalente della professione nel settore indicato, da confermare anche attraverso la formazione continua nel medesimo settore, ai senti del regolamento del c.n.f. del 13 luglio 2007."
parere consiglio nazionale forense 09-07-2008, n. 31 quesito del coa di massa-carrara, rel. cons. florio.
divieto di pubblicità
avvocato - norme deontologiche - principi generali - divieto di pubblicità - intervista giornalistica - illecito deontologico - sussistenza
viola gli artt. 17 e 18, co. ii, del codice deontologico forense, il professionista che, nel rilasciare un'intervista ad un settimanale locale con riguardo alla nota vicenda della vendita dei bond argentini, ne asserisca le presunte irregolarità, ne indichi i necessari rimedi (consistenti nell'agire nei confronti di banche e intermediari finanziari per ottenere l'annullamento dei contratti e la restituzione del denaro) e suggerisca a tale scopo di rivolgersi ad un'associazione di consumatori (adusbef) della quale essi stessi ne siano rappresentanti, dovendosi ravvisare in una siffatta condotta sia il perseguimento di fini pubblicitari, sia l'offerta di servizi professionali. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 17 dicembre 2003) (consiglio nazionale forense, decisione del 03-07-2008, n. 61 pres. cricri' - rel. equizzi - p.m. iannelli (conf.)
pubblicità attività professionale - valenza captatoria
in tema di pubblicità informativa e di rapporti con gli organi di stampa, deve ritenersi ingiustamente diretta ad accaparrare clientela ed a gettare discredito sulla categoria forense la pubblicazione di notizie dirette a promuovere, attraverso una sorta di continua celebrazione del proprio ruolo dal chiaro sapore concorrenziale, la propria immagine professionale piuttosto che non l'esigenza dell'informazione. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di lucca, 12 dicembre 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 19-12-2008, n. 173 pres. f.f. mariani marini - rel. cardone - p.m. iannelli (conf.)
comunicazione informativa lecita
1 i superiori principi della dignità, del decoro e della lealtà, ai quali la professione legale deve ispirarsi anche nella comunicazione informativa lecita, costituiscono principi comportamentali che, nello specifico ambito della disciplina della concorrenza e della pubblicità, sono volti a garantire la tutela della collettività in un ambito caratterizzato dalle asimmetrie informative e nel quale risalta la primaria esigenza di contemperare l'interesse al libero dispiegamento delle dinamiche concorrenziali con l'interesse dalla protezione della fede pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini, quale è principalmente il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e garantito e, prima ancora come suo postulato, l'acquisizione della conoscenza e coscienza dei diritti.
omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. monza, 3 dicembre 2001).consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 268 pres. f.f. vermiglio - rel. bianchi - p.m. fedeli (conf.)
comunicazione circolare
1 omissis
2 viola gli artt. 17 e 19 c.d.f. l'avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l'illiceità del contegno dell'incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all'organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l'attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. monza, 3 dicembre 2001). consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 268 pres. f.f. vermiglio - rel. bianchi - p.m. fedeli (conf.)
sito web personale
l'avvocato, in ogni attività che comporti l'esposizione personale al pubblico, deve improntare la propria condotta a dignità e decoro, sicché deve ritenersi palesemente contrario a tali principi l'inserimento, in un proprio sito web, di fotografie ritraenti una giovane donna (nella specie la moglie del professionista) in abbigliamento discinto. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. bologna, 10 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 211 pres. alpa - rel. vermiglio - p.m. martone (conf.)
sito web
pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, mediante il proprio sito web, prospetti fallacemente la possibilità di avvalersi di "particolari procedure" per "ottenere un divorzio consensuale in pochi mesi (6-7 mesi) anche senza che siano passati i tre anni dalla separazione e, perfino, senza una preventiva separazione e, quindi, arrivando subito al divorzio con un unico provvedimento", senza specificare che tale possibilità consegue soltanto all'avvio di una procedura in un non meglio specificato paese estero, trattandosi di informazione professionale che non rispetta i limiti essenziali della veridicità e completezza ed assume anzi i caratteri della pubblicità decettiva, contraria come tale ai doveri di dignità e decoro che devono costantemente informare la condotta dell'avvocato. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. modena, 10 ottobre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 219 pres. f.f. tirale - rel. stefenelli - p.m. ciampoli (conf.)
uso qualifica "giudice di pace"
posto che l'attività forense e quella di giudice onorario sono ontologicamente distinte e profondamente diverse, tanto da essere incompatibili nello stesso ambito territoriale, costituisce illecito disciplinare, in quanto vietato dall'art. 17 del codice deontologico forense, l'uso della qualifica di "giudice di pace" nell'intestazione della carta da corrispondenza dell'avvocato, l'esternazione di tale qualifica nell'esercizio dell'attività professionale rivelando l'intenzione di accreditarsi in modo elogiativo in quanto appartenente alla magistratura ed alimentando nei terzi un affidamento non giustificato né consentito, anche in base ai doveri di dignità e di decoro dell'avvocato. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. lanciano, 10 dicembre 2004). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 242 pres. f.f cricri' - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
soggetto non abilitato inserito nella carta intestata
l'inserimento del nominativo di un soggetto non abilitato nella carta intestata di uno studio senza alcuna specificazione costituisce oggettiva agevolazione o condizione facilitante di un'abusiva spendita professionale e, come tale, condotta idonea ad integrare un illecito disciplinare, in quanto violativi dell'obbligo deontologico dell'avvocato di conformare la consentita pubblicità della propria attività in modo non equivoco e rispettoso dell'affidamento collettivo. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 22 febbraio 2007).
(consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 119 pres. alpa - rel. mauro - p.m. martone (conf.)