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art.16 Dovere di evitare incompatibilità

art. 16 Dovere di evitare incompatibilità (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e poi il 15 luglio 2011)

Codice deontologico forense 

 

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Articolo vigente

art. 16 Dovere di evitare incompatibilità (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e poi il 15 luglio 2011)

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.