art.20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive
art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Codice deontologico forense
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Articolo vigente
art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
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art.20.Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati (1), delle controparti e dei terzi.
* I.-La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
(1) Il termine giudici e' stato sostituito da magistrati dalla delibera del CNF
art.20.Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.
I.-La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
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Riferimenti normativi:
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Sentenze - Decisioni:
Espressioni sconvenienti od offensive: deontologicamente irrilevante l’eventuale liceità penale delle stesse
L’art. 20 Codice Deontologico Forense vieta l’uso di “espressioni sconvenienti od offensive”, e cio` a prescindere dalla rilevanza penalistica delle stesse (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’irrilevanza penale delle espressioni contestategli in sede disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 168 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
espressioni sconvenienti od offensive - provocazione altrui
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna del suo assistito, alla presenza di più persone esclamava ad alta voce: “Vergogna! Vergogna! Ho visto il Pubblico Ministero parlare con l’avvocato di parte civile… abbiamo le foto!”).vConsiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Le espressioni offensive o sconvenienti valicano i limiti imposti dai doveri di correttezza e decoro
La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti, il giudice o i terzi, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 settembre 2013, n. 150 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
espressioni gratuitamente offensive al testimone
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al testimone comportamenti gravi, attraverso espressioni gratuitamente offensive eccedenti il diritto-dovere di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato appellava la sentenza sostenendo che la condanna del suo assistito si fondava sulla dichiarazione di una teste residente già da alcuni anni in Italia ma a suo dire senza tuttavia “aver compreso il senso civico che regna nel nostro paese” e perciò dallo stesso definita “avida profittatrice che giunge ad affermare il falso pur di ottenere un vantaggio economico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 luglio 2013, n. 116 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
espressioni gratuitamente offensive che non trovino scriminante nella difesa - accusa non comprovata ed eccedente il diritto-dovere di difesa
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5, 20 e 22 c.d.f. il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al Collega comportamenti gravi, ovvero attraverso espressioni gratuitamente offensive che non trovino scriminante nella difesa (Nel caso di specie, attraverso due distinte missive, l’incolpato aveva accusato il Collega di perseguire “scopi inconfessabili”, nonché di “incassare onorari connessi ad un’attività svolta in realtà da lui”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 105 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
espressioni sconvenienti od offensive
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna del suo assistito, alla presenza di più persone esclamava ad alta voce: “Vergogna! Vergogna! Ho visto il Pubblico Ministero parlare con l’avvocato di parte civile… abbiamo le foto!”). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 maggio 2013, n. 85 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’accusa non comprovata ed eccedente il diritto-dovere di difesa
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in assenza di qualsivoglia prova, attribuisca al testimone comportamenti gravi, attraverso espressioni gratuitamente offensive eccedenti il diritto-dovere di difesa (Nel caso di specie, l’incolpato appellava la sentenza sostenendo che la condanna del suo assistito si fondava sulla dichiarazione di una teste residente già da alcuni anni in Italia ma a suo dire senza tuttavia “aver compreso il senso civico che regna nel nostro paese” e perciò dallo stesso definita “avida profittatrice che giunge ad affermare il falso pur di ottenere un vantaggio economico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 19 luglio 2013, n. 116 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
avvertimento irridente di adire l’autorità di sanità mentale
E’ disciplinarmente rilevante, perché gratuitamente offensiva, l’intimazione che contenga avvertimento irridente al destinatario di adire l’autorità di sanità mentale. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 168 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
offesa gratuita e dileggiante agli Ordini professionali
Sono disciplinarmente rilevanti, perché gratuitamente offensive e dileggianti, e quindi non scriminate dal diritto di critica perché eccedenti limiti della continenza, le affermazioni (nella specie fatte pubblicare in un quotidiano locale) secondo cui gli Ordini professionali sarebbero “inutili carrozzoni”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 168 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
espressioni sconvenienti ed offensive - riguarda anche le controparti personalmente
L’avvocato e` tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e cio` non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e piu` in generale dei terzi (Nel caso di specie, le espressioni offensive de quibus erano rivolte al collega non quale difensore ma quale parte processuale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 163 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
uso in atti del termine “spudorato”
L’uso della locuzione “spudoratamente” configura violazione dell’art. 20 del Codice Deontologico Forense. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 161 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
viola i doveri di dignità e decoro e va sanzionato con la misura della censura il comportamento del legale che, in pendenza di un procedimento giudiziario, invii al c.t.u. una missiva personale con la quale, contestandone l'operato al di fuori del giudizio, trascenda in espressioni offensive, apprezzamenti gratuiti e critiche professionali, in tal modo venendo altresì meno al dovere di autonomia ed indipendenza che caratterizzano l'esercizio della professione. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di lecce, 30 marzo 2005). (consiglio nazionale forense, decisione del 13-11-2008, n. 152 pres. f.f. cricri' - rel. grimaldi - p.m. martone (conf.)
critica dell’operato del giudice - limiti
Nell’ambito della propria attivita` difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi dell’art. 20 del Codice deontologico, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignita` e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva urlato al Giudice di “non conoscere la legge”, “lanciando un codice contro un muro simbolicamente volendo colpire il Giudice stesso”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 settembre 2013, n. 158 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Atto d’appello - limiti alla critica dell’operato del giudice
Il potere-dovere di critica dell’avvocato, soprattutto nella fase dell’impugnazione che rappresenta di per sé il momento di censura dell’operato del giudice, incontra il limite del divieto di assumere atteggiamenti e comportamenti sconvenienti e del dovere di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata (Nel caso di specie, il professionista aveva attribuito al magistrato un comportamento volto ad avvantaggiare una parte del processo a danno degli imputati suoi assistiti). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 39 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice
L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato (Nel caso di specie, il professionista aveva appellato la sentenza asserendo che il giudice avrebbe condannato il suo assistito senza leggere gli atti, utilizzando la tecnica del “copia ed incolla” e con motivazione mediocre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi ritenuto responsabile il professionista, che ha sanzionato con l’avvertimento, in luogo della censura inflittagli dal COA di appartenenza). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 febbraio 2013, n. 22 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminante dalla provocazione altrui
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 103 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminante dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20, comma I, c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva offeso la segretaria della Cassa Forense in reazione al comportamento asseritamente irriguardoso dell’impiegata stessa). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 178 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Espressioni sconvenienti od offensive: necessario l’animus iniurandi
Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, rimanendo così nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica che non travalica nel non consentito biasimo e nella censurabile deplorazione dell’operato del difensore di controparte (Nel caso di specie, peraltro, le espressioni de qua venivano pronunciate in un processo civile in cui il Giudice le aveva ritenute tutte collegate con la materia del contendere tanto da negarne la richiesta cancellazione).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 168 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa - limite nei doveri di probità e lealtà
Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 settembre 2013, n. 150 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
l'apostrofarsi, con susseguente aggressione fisica, in affollata udienza civile, in presenza del magistrato, di colleghi e parti private, ad alta voce, e con epiteti offensivi, risulta comportamento certamente trasgressivo dei doveri di dignità e decoro cui devono ispirarsi gli avvocati nell'esercizio della loro professione. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di chieti, 31 ottobre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 16-07-2008, n. 73 pres. f.f. perfetti - rel. cardone - p.m. martone (conf.)
il carattere obbiettivamente offensivo dell'espressione usata dal professionista nell'ambito di uno scritto difensivo integra, anche se non voluto, gli estremi dell'illecito disciplinare, allorché l'azione in cui si è sostanziato debba ritenersi certamente volontaria. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di chieti, 15 maggio 2007).(consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 136 pres. alpa - rel. lanzara - p.m. fedeli (non conf.)
secondo la consolidata giurisprudenza del cnf, pone in essere una condotta deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega di controparte. l'avvocato, infatti, deve elevarsi al di sopra del processo, al quale deve offrire un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando la passione entro i limiti invalicabili dell'educazione e del rispetto della personalità del collega.
le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono deontologicamente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui, giacché l'eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza.
il professionista forense che riceva il mandato dal proprio cliente ha la responsabilità deontologica del corretto svolgimento della pratica anche nell'ipotesi in cui l'abbia affidata alle cure dei suoi collaboratori, dovendo egli stesso rispondere dell'attività dei suoi sostituti ed avendo inoltre il dovere di vigilanza.
allorquando molteplici siano state le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dall'incolpato, ciò che nel procedimento disciplinare deve formare oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell'ambito di uno stesso procedimento; tale sanzione, infatti, non sarà la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di rimini, 16 gennaio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 25 pres. f.f. perfetti - rel. borsacchi - p.m. martone (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega avversario, poste in essere in modo gratuito ed arbitrario. (il cnf, nella specie, ha ritenuto di ravvisare l'elemento soggettivo dell'animus iniurandi nel fatto che l'incolpato, lungi dal manifestare il proprio pensiero limitandosi all'uso, in un atto difensivo, di espressioni forti e caratterizzate da una certa attinenza con l'oggetto della controversia, ha deliberatamente e gratuitamente leso l'onore, il decoro e la dignità professionale della classe forense e del collega avversario pronunziando nei confronti di quest'ultimo la frase "non dica stupidaggini", relativa a quanto il contraddittore affermava nella elaborazione della sua linea di difesa). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. chieti, 31 ottobre 2006). consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 278 pres. f.f. vermiglio - rel. florio - p.m. ciampoli (conf.)
l'utilizzo nelle frasi e negli scritti difensivi di espressioni offensive che, eccedendo i limiti della critica anche aspra, non siano giustificate da esigenze di difesa, costituisce illecito disciplinare correttamente sanzionato con l'avvertimento, atteso che chi esercita la professione forense è tenuto, nello svolgimento del mandato difensivo, ad attenersi sempre ai principi di lealtà e correttezza, i quali rappresentano il patrimonio etico della classe forense. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. nola, 27 settembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 238 pres. f.f cricri' - rel. cardone - p.m. iannelli (conf.)
e' contrario ai doveri di correttezza, probità e riservatezza ai quali deve essere improntato il comportamento del professionista forense il comportamento dell'avvocato che, nel contesto di una missiva peraltro resa pubblica, utilizzi nei confronti del destinatario (nella specie, l'amministratore di condominio) frasi gratuitamente offensive e sconvenienti, esprimendo un giudizio gravemente negativo sulle sue qualità personali. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. palermo, 12 luglio 2001).
consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 273 pres. alpa - rel. morgese - p.m. ciampoli (conf.)
1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di terzi. (nella specie è stata confermata la azione dell'avvertimento). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di pescara, 24 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 192 pres. alpa - rel. bonzo - p.m. ciampoli (conf.)
devono ritenersi prive di valenza offensiva e sconveniente, e quindi oggettivamente inidonee ad integrare l'illecito deontologico poiché non violative del dovere di decoro e dignità professionale o della onorabilità del collega, le espressioni con cui l'avvocato, nel proprio atto di citazione, definisca "pretestuoso" ed "arrogante" il contegno della controparte, allorché tali espressioni possano ritenersi pertinenti alla difesa e non già all'intento o alla volontà di offendere l'altrui reputazione. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di terni, 15 maggio 2007).(consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 138 pres. alpa - rel. cardone - p.m. fedeli (conf.)
l'interpretazione autentica della norma deontologica posta dall'art. 20 c.d. comporta che la "e" utilizzata debba interpretarsi nel senso linguisticamente più puro dell'atque latino, proprio a significare la possibilità di una loro ricorrenza congiunta ovvero disgiunta. la congiunzione utilizzata nella formulazione della norma, pertanto, deve essere intesa nel senso che sconvenienza ed offensività possano agire tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, sia perché le espressioni sconvenienti possono in sé contenere una potenzialità offensiva, sia perché in un corretto uso della lingua italiana potrebbe raggiungersi il fine di un alto potenziale offensivo senza che i termini utilizzati possano risultare sconvenienti. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 12 luglio 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 29-12-2008, n. 215 pres. f.f. vermiglio - rel. morlino - p.m. fedeli (conf.)
il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di busto arsizio, 26 gennaio 2007) pres. f.f. perfetti - rel. cardone - p.m. iannelli (conf.)
il comportamento eventualmente disdicevole della persona coinvolta nell'illecito disciplinare realizzato dall'incolpato (nella specie, scambio di reciproche ingiurie) non influisce sulla individuazione e commisurazione della sanzione da comminarsi, atteso che, in materia deontologica, non è applicabile l'esimente della provocazione e ritorsione prevista dall'art. 599 c.p. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di lucca, 14 febbraio 2007)(consiglio nazionale forense, decisione del 29-12-2008, n. 224 pres. alpa - rel. florio - p.m. iannelli (conf.)
il carattere obbiettivamente offensivo dell'espressione usata dal professionista nell'ambito di uno scritto difensivo integra, anche se non voluto, gli estremi dell'illecito disciplinare, allorché l'azione in cui si è sostanziato debba ritenersi certamente volontaria. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di chieti, 15 maggio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 136 pres. alpa - rel. lanzara - p.m. fedeli (non conf.)
in difetto della prova dell'intenzionalità offensiva, deve ritenersi che l'utilizzo di una espressione disdicevole costituisca semplice esclamazione intercalare, di sicuro cattivo gusto ma non direzionalmente rivolta alla collega, con conseguente esclusione dell'illecito disciplinare derivante dalla violazione del divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 7 dicembre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 130 pres. alpa - rel. d'innella - p.m. iannelli (conf.)
1.omissis
2 ancorché pronunciata "in incertam personam", la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l'art. 5 del codice deontologico forense, che impone all'avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l'art. 20 del medesimo codice, che vieta l'uso di espressioni sconvenienti od offensive. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di campobasso, 28 dicembre 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 29-12-2008, n. 221 pres. f.f. vermiglio - rel. bulgarelli - p.m. iannelli (conf.)
devono ritenersi prive di valenza offensiva e sconveniente, e quindi oggettivamente inidonee ad integrare l'illecito deontologico poiché non violative del dovere di decoro e dignità professionale o della onorabilità del collega, le espressioni con cui l'avvocato, nel proprio atto di citazione, definisca "pretestuoso" ed "arrogante" il contegno della controparte, allorché tali espressioni possano ritenersi pertinenti alla difesa e non già all'intento o alla volontà di offendere l'altrui reputazione. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di terni, 15 maggio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 138 pres. alpa - rel. cardone - p.m. fedeli (conf.)
in difetto della prova dell'intenzionalità offensiva, deve ritenersi che l'utilizzo di una espressione disdicevole costituisca semplice esclamazione intercalare, di sicuro cattivo gusto ma non direzionalmente rivolta alla collega, con conseguente esclusione dell'illecito disciplinare derivante dalla violazione del divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 7 dicembre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 130 pres. alpa - rel. d'innella - p.m. iannelli (conf.)
il professionista, benché pienamente libero di esprimere il proprio pensiero manifestandolo con fermezza sia negli scritti sia negli interventi difensivi, non deve minimamente intaccare la dignità e la professionalità del collega di controparte. pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che abbia sottoscritto un atto formato dal proprio cliente contenente l'accusa, nei confronti dei colleghi di controparte, di avere assunto un comportamento esplicitamente configurato come concorso in un presunto reato di falso, trattandosi di affermazioni che, non avendo alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa, integrano l'illecito che la norma deontologica (art.20) configura allorquando, come nella specie, viene fatto uso di espressioni sconvenienti o offensive, in sintonia con quanto previsto dall'art. 88 c.p.c. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di brescia, 25 maggio 2004)
(consiglio nazionale forense, decisione del 15-04-2008, n. 12 pres. f.f. cricri' - rel. equizzi - p.m. fedeli (conf.)
non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nell proprie deduzioni difensive, asserisca che "(...) il legale avversario ignora poi completamente (o finge di ignorare) la legislazione vigente", trattandosi di una frase che corrisponde ad un modello retorico ricorrente, con cui si intende sottolineare non già l'ignoranza altrui, quanto l'evidente fallacia dell'argomento difensivo sorretto dall'omessa considerazione di un aspetto decisivo, la cui ignoranza non può altro che essere finta tanto esso è evidente.(accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di brescia, 13 giugno 2005) (consiglio nazionale forense, decisione del 05-04-2008, n. 9 pres. perfetti - rel. perfetti - p.m. iannelli
pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5-20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti della collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di lecco, 30 novembre 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 29-12-2008, n. 209 pres. alpa - rel. lanzara - p.m. fedeli (conf.)
l'avvocato che attribuisca in una nota difensiva ai colleghi avversari l'intento di attuare una strategia finalizzata a frodare le ragioni del proprio cliente pone in essere una condotta che assume un innegabile significato offensivo, in quanto, attribuendo agli stessi un pur eventuale contegno diretto a un fine illecito, implica un giudizio negativo sulla loro correttezza professionale. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di cagliari, 1 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 108 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
ancorchè nel conflitto tra il diritto/dovere a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile, da un lato, ed il diritto della controparte al decoro e all'onore, dall'altro, debba prevalere il primo, è altrettanto vero che tale prevalenza del diritto di difesa non può ritenersi operante allorquando le espressioni offensive non siano indispensabili ai fini difensivi. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 20 settembre 2007) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 43 pres. f.f. perfetti - rel. bulgarelli - p.m. iannelli conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in udienza, verbalizzi l'assenza del collega rimarcandola con sarcasmo, contravvenendo alla prassi consolidata nel foro della verbalizzazione "solitaria" che consente al collega sopraggiunto di verbalizzare successivamente e rende il verbale, alla lettura finale, come scritto contestualmente. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura per il professionista che, non aspettando ma verbalizzando l'assenza del collega poi giunto in ritardo, usava espressioni sarcastiche, derisorie ed offensive atte a ledere la dignità del collega di controparte). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di brescia, 8 novembre 2004). consiglio nazionale forense decisione del 04-04-2007, n. 44 pres. f.f. cricri' - rel. perfetti - p.m. ciampoli (conf.)
violano il dettato dell'art. 20 del codice deontologico ed arrecano disdoro alla dignità e professionalità del destinatario le espressioni usate dal professionista che manifestino un atteggiamento denigratorio e irridente tale da determinare offesa nei confronti del collega, non essendo consone alla lealtà, alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che devono sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di trento, 16 luglio 2007) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 30 pres. alpa - rel. d'innella - p.m. iannelli (conf.)
la constatazione di un eccesso di reazione in taluni passaggi lessicali estranei al contenuto delle difese in senso stretto non è di per sé sufficiente per pervenire ad una conclusione sanzionatoria per il ricorrente in presenza di una ricostruzione dei fatti che non regga al successivo vaglio critico operato nella sede di gravame. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di padova, 16 maggio 2007) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 34 pres. f.f. perfetti - rel. borsacchi - p.m. martone (conf.)
deve ritenersi deontologicamente rilevante il contegno del professionista che utilizzi nel proprio atto difensivo un linguaggio sconveniente ed offensivo nei confronti del collega - peraltro più giovane - e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che deve sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense (nella specie, il c.n.f. ha ritenuto che l'utilizzo delle frasi offensive oggetto di censura deve ritenersi aggravato dalla circostanza che le stesse sono contenute nell'atto di citazione notificato alla parte assistita, la quale ne ha appreso il contenuto ancor prima del collega interessato dalle espressioni offensive). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di chieti, 15 maggio 2007) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 35 pres. f.f. perfetti - rel. bassu - p.m. martone (non conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché violativo dei doveri di correttezza e di lealtà, il professionista che - pur nella ipotesi in cui il clima di esasperata contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell'uso di argomentazioni difensive - utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
l'utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla reazione ad una eventuale aggressione processuale ricevuta, atteso che l'esimente di cui all'art. 599 c.p. (ritorsione e provocazione) non trova applicazione in materia deontologica.
L'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'incolpato nei confronti del collega reiteratamente offeso ed ingiuriato si manifesta del tutto privo di rilevanza, poiché tale circostanza, in considerazione dei modi, delle forme e dell'ambiente in cui la condotta lesiva si è estrinsecata, non appare idonea ad elidere gli effetti nocivi del contegno tenuto dall'incolpato, dal quale è scaturito, in maniera irreversibile, la compromissione del prestigio e della dignità dell'intero ordine forense. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di monza, 14 gennaio 2008) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 37 pres. f.f. perfetti - rel. del paggio - p.m. martone (conf.)
posto che il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate dall'art. 20 c.d.f. è quello della loro attinenza alla difesa, devono ritenersi giustificate le espressioni utilizzate dall'incolpata allorquando, pur oggettivamente sconvenienti ma non direttamente offensive, i fatti narrati siano pienamente pertinenti con le esigenze difensive, trattandosi - come nella specie - di episodi che hanno direttamente e casualmente preceduto il conflitto in sede giudiziaria. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di vercelli, 25 luglio 2007) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 18 pres. alpa - rel. florio - p.m. fedeli (conf.)
devono ritenersi sconvenienti ed offensive, nonché incompatibili con i doveri di correttezza e di colleganza, le espressioni utilizzate nei confronti di un collega, pur quando quest'ultimo abbia usato un tono irriguardoso verso un collega anziano e colpito da una gravissima malattia, atteso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 20, comma i, c.d.f. la provocazione non potrebbe escludere l'infrazione alla regola deontologica. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di macerata, 2 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-12-2008, n. 183 pres. f.f. vermiglio - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
ai sensi dell'art. 20 c.d.f., la provocazione non esclude l'infrazione della regola deontologica che vieta l'uso di espressioni sconvenienti e offensive da parte dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale nei confronti dei colleghi, dei magistrati, delle controparti e dei terzi in genere. nei rapporti con i magistrati, in particolare, e in special modo rispetto ai loro provvedimenti, al difensore è riconosciuto il più ampio e completo diritto di critica nell'interesse dei propri assistiti, nei confronti dei quali si configura un vero e proprio dovere deontologicamente riconosciuto e sanzionato. siffatto diritto/dovere di critica dell'avvocato verso il magistrato, peraltro, deve essere sempre esercitato nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'ordinamento processuale, e mai può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione giudicante.
il difensore che si avvalga della facoltà di difendersi in proprio assume un compito particolarmente delicato e gravoso, che mette necessariamente a dura prova il senso della misura, lo spiccato equilibrio, il sereno distacco, la pacatezza e la freddezza nelle scelte e nei comportamenti che devono caratterizzare il ruolo del difensore. in tal caso, pertanto, lungi dal costituire un'attenuante né tanto meno un'esimente, il fatto di difendersi in proprio costituisce semmai un'aggravante, poiché chi opera tale difficile e sia pur legittima scelta deve conoscere la grande responsabilità che in tal modo assume. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di pisa, 26 novembre 2004). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 23 pres. alpa - rel. bulgarelli - p.m. iannelli (conf.)
Costituisce comportamento certamente disdicevole, e pertanto disciplinarmente rilevante, l'aver attribuito ad un collega l'intento "di aver perseguito (nel corso della difesa espletata per conto dell'incolpato) personalissimi, miseri, se non vili interessi di bottega", trattandosi di condotta che, trascendendo i limiti di continenza e pertinenza della critica consentita, e trasmodando quindi in un attacco alla sfera privata della altrui persona, si pone ben al di là di un corretto e leale contraddittorio infrangendo i limiti di decoro e di dignità imposti dall'etica professionale.
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che presenti una denuncia-querela a carico di un collega per i gravi reati, tra gli altri, di patrocinio infedele ed abbandono di difesa e coltivi tale iniziativa anche quando il tribunale ne abbia disposto l'archiviazione, dopo l'opposizione dell'incolpato, siccome ritenuta assolutamente infondata, trattandosi di un contegno violativo di consolidati canoni deontologici che impongono al professionista forense diligente scrupolo e grande prudenza e cautela nel promuovere azioni legali contro i colleghi.
Secondo un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza del cnf, in materia disciplinare la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione, il procedimento disciplinare avendo cause, svolgimento e fini ben diversi da quelli del procedimento penale.(accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 15 marzo 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 09-06-2008, n. 44 pres. perfetti - rel. bonzo - p.m. iannelli (conf.)
l'avvocato che attribuisca in una nota difensiva ai colleghi avversari l'intento di attuare una strategia finalizzata a frodare le ragioni del proprio cliente pone in essere una condotta che assume un innegabile significato offensivo, in quanto, attribuendo agli stessi un pur eventuale contegno diretto a un fine illecito, implica un giudizio negativo sulla loro correttezza professionale. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di cagliari, 1 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 108 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
va esclusa la configurabilità dell'illecito disciplinare per violazione del rapporto di correttezza e colleganza allorché, dalla lettura dell'intero periodo nel quale sia riportata la frase asseritamente lesiva dell'integrità di un collega, si evinca che non vi fosse nell'incolpata un animus denigratorio della professionalità e dell'integrità di quest'ultimo, e che anzi l'espressione utilizzata possa essere ben considerata come inerente all'attività difensiva perché utilizzata, forse con eccesso di zelo, per contestare la tesi avversaria. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di latina, 12 dicembre 2006) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 246 pres. alpa - rel. sica - p.m. ciampoli (non conf.)
va esclusa la responsabilità professionale dell'avvocato che, senza la diretta intenzione di ledere l'onore e la reputazione delle controparti, utilizzi in una lettera redatta nel solo interesse del proprio assistito espressioni tuttavia non rivolte contro una persona ben determinata, quanto invece ad un ufficio tecnico, dovendo nel caso di specie ritenersi che il professionista abbia fatto ricorso ad un'espressione forte al solo scopo di difendere il proprio cliente. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di treviso, 3 aprile 2006) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 259 pres. alpa - rel. sica - p.m. martone (non conf.)
1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in scritti difensivi usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del giudice e del collega di controparte. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di melfi, 13 giugno 2003). consiglio nazionale forense decisione del 19-10-2007, n. 148 pres. f.f. tirale - rel. morgese - p.m. martone (conf.)