art.21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
Codice deontologico forense
articolo|orange
art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II — Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
IlI - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
Commenti|green
Commenti:
Precedente formulazione|blue
Precedente formulazione
art.21.Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
* I.-Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Pareri|green
Pareri:
Sentenze - Decisioni|orange
Sentenze - Decisioni: