art.23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
Codice deontologico forense
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art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.(articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
IlI - II difensore, che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
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Precedente formulazione
art.23.Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
* I. - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
* II. L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificati e comportino pregiudizio per la parte assistita.
* III. - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
* IV. - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
* V. - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
* VI. - Nei casi di difesa congiunta, e' dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
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Pareri:
Sentenze - Decisioni|orange
Sentenze - Decisioni:
A seguito della modifica del codice deontologico forense, l'obbligo previsto dall'articolo 22 della preventiva comunicazione al c.d.o. dell'intenzione di agire contro il collega per l'esperimento del tentativo di conciliazione, deve intendersi limitato solo all'ipotesi in cui la controversia riguardi fatti attinenti all'esercizio della professione e la comunicazione non pregiudichi il diritto da tutelare. pertanto, non commette illecito disciplinare l'avvocato che non comunichi preventivamente al c.d.o. l'avvio di una azione contro il collega e nell'interesse di una propria cliente per la risoluzione di un contratto di locazione. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di verona, 30 maggio 2005).
consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 60 pres. f.f. cricri' - rel. loiodice - p.m. ciampoli (diff.)
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, facendo apporre la formula esecutiva su un atto di compravendita e agendo a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ometta di informare il collega di controparte dell'intenzione di agire per il rilascio dell'immobile di cui si controverteva con modalità anomale, derivanti da tale esecutività. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di pisa, 2 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 76 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. martone (conf.).
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, prima di agire giudizialmente davanti al c.d.o., si opponga ad un decreto ingiuntivo promosso da un collega omettendo di avvisare il c.d.o. per l'espletamento del tentativo di conciliazione. l'obbligo previsto dall'art. 22 c.d.f. vige, infatti, sia nell'ipotesi in cui all'avvocato sia conferito l'incarico di promuovere un giudizio nei confronti di un altro legale sia nell'ipotesi in cui gli sia conferito il mandato a costituirsi in un giudizio promosso da un altro legale.
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nominato in sostituzione di un altro collega, ometta di avvisare il collega sostituito e che in un atto di citazione muova al collega gravi addebiti di omissioni e negligenze difensive, creando con il suo comportamento ripercussioni negative sul prestigio del collega e dell'intera classe forense.
e' deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che apponga una firma falsa di girata su un assegno intestato al cliente, lo incassi e solo successivamente consegni allo stesso una somma decurtata delle proprie spettanze professionali. (nella specie in considerazione delle molteplici violazioni deontologiche è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di verona, 22 gennaio 2001). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 48 pres. f.f. alpa - rel. morgese - p.m. iannelli (parz. diff.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni offensive verso il collega di controparte in una lettera allo stesso inviata, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare il successivo chiarimento e la composizione bonaria della questione. (nella specie è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare e inflitta la sanzione dell'avvertimento, all'avvocato che in uno scambio di corrispondenza con il collega di controparte aveva affermato "..la sua inconfondibile rozzezza nei miei confronti per la per la vicenda in oggetto..", ".. mi rendo purtroppo conto che a lei interessa solo la causa da un punto di vista professionale ed economico"). (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 6 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 130 pres. alpa - rel. bassu - p.m. maccarone (parz. diff.)
pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che invii una lettera direttamente alla controparte mandandone una copia al legale avversario per sollecitare la stessa ad una condotta collaborativa. il codice deontologico, infatti, nel sancire il divieto di corrispondenza prevede delle eccezioni relative all'ipotesi in cui il professionista debba richiedere alla controparte "particolari comportamenti o intimare messe in mora ed evitare trascrizioni o decadenze" e sempre peraltro a condizione che ne venga inviata una copia, per conoscenza, al legale avversario. (nella specie il professionista è stato assolto). (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di lucca, 9 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 122 pres. f.f. tirale - rel. orsoni - p.m. ciampoli (conf.)
integra violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 22 c.d.f., il comportamento del professionista che, chiesta ed ottenuta dal collega la collaborazione professionale quale mero domiciliatario in un giudizio civile, ed incaricato quest'ultimo di assolvere taluni adempimenti in relazione alla causa in corso, ometta di dare riscontro alle reiterate richieste di istruzioni del domiciliatario, tenuto anche conto che queste apparivano indispensabili per lo svolgimento del mandato conferito dal cliente all'incolpato (il cnf, nella specie, tenuto conto delle circostanze nelle quali l'incarico è stato conferito, ha sostituito la sanzione della censura con quella più lieve dell'avvertimento). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. taranto, 21 aprile 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 235 pres. f.f cricri' - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
viola gli artt. 17 e 19 c.d.f. l'avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l'illiceità del contegno dell'incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all'organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l'attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. monza, 3 dicembre 2001). consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 269 pres. f.f. vermiglio - rel. cardone - p.m. fedeli (conf.)
l'iniziativa del professionista che presenti un esposto al cdo contro il collega querelante in prossimità dell'udienza di celebrazione del processo penale a carico della cliente del primo costituisce esercizio di indebite pressioni, al fine di "ammorbidirne" l'atteggiamento. tale condotta, in sé riprovevole, ancorché non vietata da una specifica norma deontologica, è contraria ai principi generali di lealtà e correttezza e di colleganza previsti, rispettivamente, dagli artt. 6 e 22 del codice deontologico forense (il cnf, nella specie, pur confermando la responsabilità disciplinare, ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione per mesi sei, limitandola al minimo di mesi due). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. udine, 6 maggio 2006). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 208 pres. f.f. cricri' - rel. italia - p.m. iannelli (conf.)
omissis
3 pone in essere un comportamento contrario ai doveri elementari che incombono sull'avvocato e che gli vietano comportamenti reticenti e sleali in ogni caso, ma soprattutto quando tratti un affare professionale con un collega, il professionista che definisca con la controparte una transazione per danni alle cose da incidente stradale, tacendo al collega di aver chiesto il giorno precedente la notifica di un atto di citazione per lo stesso sinistro contro la stessa parte assistita dal collega medesimo per danni alla persona. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. torino, 16 giugno 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 237 pres. f.f cricri' - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
1 contrasta con gli artt. 5, 6 e 22 del c.d.f. e lede il dovere di probità, lealtà e correttezza che incombono all'avvocato, la falsificazione da parte di questi della firma di altro avvocato, con l'aggravante di averlo fatto all'insaputa di questo, omettendo altresì, in dichiarazione confessoria rilasciata a quest'ultimo e contenente l'elencazione degli episodi di falsificazione, di indicarli analiticamente in modo completo ed esaustivo.
2 omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di novara, 19 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 34 pres. alpa - rel. bulgarelli - p.m. martone (conf.)
nel caso in cui il professionista intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione, l'adempimento dell'obbligo di dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che ciò pregiudichi il diritto da tutelare, deve ritenersi soddisfatto, conformemente alla nuova formulazione dell'art. 22 c.d.f., nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell'adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l'ultimo, anch'esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di pescara, 30 novembre 2006) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 14 pres. f.f. perfetti - rel. perfetti - p.m. iannelli (conf.)
pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, pur avendone il diritto sul piano strettamente giuridico, esperisca nei confronti di un collega azioni giudiziarie che si rivelino eccessive sul diverso e peculiare piano deontologico, così violando i canoni della correttezza, probità e, del rispetto della colleganza per aver creato dispettose difficoltà al collega stesso e situazioni di plateali esteriorizzazioni del conflitto (nella specie, tuttavia, il cnf ha ritenuta eccessiva la sanzione interdittiva di mesi due irrogata dal coa, ritenendo giusta ed equa la sanzione della censura). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. perugia, 16 dicembre 2005).
consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 267 pres. f.f. italia - rel. mirigliani - p.m. ciampoli (conf.)