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art.24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine

art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine

Codice deontologico forense

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 art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e 12.06.2008) 

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenzarelativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

IlI - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV - Ai fini della tenuta degli Albi l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.