art.24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine
art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine
Codice deontologico forense
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art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e 12.06.2008)
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenzarelativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
IlI - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
IV - Ai fini della tenuta degli Albi l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
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Precedente formulazione
art.24.Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.
A tal fine ogni iscritto è tenuto altresì a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
* I. - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
* II. - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
* III. - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Pareri|green
Pareri:
Sentenze - Decisioni|orange
Sentenze - Decisioni:
benché, nella risalente giurisprudenza, il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e di deduzioni rivolte all'avvocato dal cdo costituisca autonoma violazione deontologica, l'art. 24, 2° co. c.d., nella vigente formulazione, non attribuisce più a tale condotta autonoma rilevanza quale illecito disciplinare, potendo soltanto essere valutata nell'ambito del procedimento disciplinare ai fini della formazione del libero convincimento in ordine all'illecito oggetto del procedimento, in quanto manifestazione del disinteresse a difendersi e, come tale, valutabile. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. monza, 23 gennaio 2006). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 265 pres. f.f. petiziol - rel. saldarelli - p.m. martone (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che svolga con negligenza il mandato ricevuto, che ometta di dare informazioni al collega dominus della causa sullo stato del procedimento, e che non restituisca al medesimo collega mandante ed ai clienti i titoli esecutivi necessari ad azionare la procedura esecutiva oggetto del mandato, così compromettendo la tutela delle relative ragioni creditorie.
l'avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al c.d.o, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il consiglio di appartenenza, per i quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell'attuazione delle proprie finalità istituzionali. tale contegno configura peraltro un'autonoma violazione disciplinare ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico, giacché disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il c.d.o. per l'attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nelle mancate risposte un mancato rispetto verso le istituzioni collettive e un mancato senso di responsabilità collegato all'attività difensiva. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 9 novembre 2007) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 11 pres. f.f. vermiglio - rel. vaccaro - p.m. ciampoli (conf.)
e' irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare del professionista l'eventualità che non siano stati documentati i danni subiti dal cliente e conseguenti ai comportamenti tenuti dal professionista stesso.
la mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del c.d.o. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore al procedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell'attuazione di loro fini istituzionali.
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di presenziare ad una udienza senza averne avuto istruzioni o autorizzazioni dal cliente, causando l'estinzione della causa e omettendo successivamente di darne notizia al cliente. (nella specie è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura in luogo della più lieve sanzione dell'avvertimento al professionista che è stato ritenuto responsabile di un addebito per il quale era stato invece prosciolto dal consiglio dell'ordine territoriale). (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 7 luglio 2005). consiglio nazionale forense decisione del 26-03-2007, n. 24 pres. f.f. cricri' - rel. salimbene - p.m. martone (conf.)