Skip to main content

art.30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

Codice deontologico forense

articolo|orange

art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006) 

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.