art.30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
Codice deontologico forense
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art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
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Precedente formulazione
art. 30.Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni procuratorie deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
art.30.Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.
Salvo diversa pattuizione (1) l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
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(1) Frase introdotta dalla delibera del CNF del 16-10-1999
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Riferimenti normativi:
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Sentenze - Decisioni:
benché non sia dubbio che costituisca illecito disciplinare il mancato pagamento delle spettanze ad un collega che abbia prestato la propria opera in sostituzione del dominus, così come previsto dall'art. 30 c.d.f., la circostanza che l'incolpato abbia adempiuto, seppure con ritardo, ai propri obblighi pecuniari (nella specie, in occasione del tentativo di conciliazione esperito presso il coa) va tenuta nella dovuta considerazione al fine di ridurre, in parziale accoglimento del ricorso, la comminata misura della censura nella più mite sanzione dell'avvertimento. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di catania, 14 dicembre 2004) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 245 pres. alpa - rel. sica - p.m. fedeli (non conf.)
pone in essere una condotta gravemente violativa dei doveri di correttezza, probità e colleganza il professionista che, inducendo il collega a ritirare un esposto presentato nei suoi confronti per omesso pagamento di competenze maturate quale procuratore, garantisca il saldo del dovuto con l'invio di un assegno postale non onorato.
l'avvenuto tardivo adempimento del dovere ex art. 30 c.d.f. di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega non elimina il disvalore disciplinare della condotta, ma può soltanto attenuarne le conseguenze. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di terni, 6 giugno 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 118 pres. alpa - rel. stefenelli - p.m. iannelli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega a cui era stato indirizzato il proprio assistito se il cliente abbia egli stesso provveduto al pagamento o se l'avvocato dimostri di essersi inutilmente attivato affinché lo stesso vi provvedesse, come disposto dal nuovo testo dell'articolo 30 c.d.f.. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 16 maggio 2006). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 118 pres. f.f. cricri' - rel. bianchi - p.m. iannelli (diff.)
1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare l'eventualità che successivamente all'esposto all'ordine l'imputato abbia provveduto al pagamento. (nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di latina, 29 ottobre 2002). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 165 pres. f.f. cricri' - rel. morgese - p.m. maccarone (conf.)