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art.29 Notizie riguardanti il collega
art. 29 Notizie riguardanti il collega
Codice deontologico forense
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art. 29 Notizie riguardanti il collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.
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Precedente formulazione
art. 29.Notizie riguardanti il collega (Modificato il 28 ottobre 2002)
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
29.I) L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
art.29.Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I. - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
II. - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato della causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
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Pareri:
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Sentenze - Decisioni:
viola gli artt. 27 e 29 del c.d.f. il professionista che, pur a conoscenza dell'avvenuta costituzione in giudizio del collega avversario, prenda contatti con la compagnia assicuratrice da quest'ultimo patrocinata, richiedendo una liquidazione in via transattiva del danno subito dal suo cliente e sostenendo con la liquidatrice della compagnia medesima che la causa è ormai compromessa per negligenza del suo difensore non presentatosi all'udienza. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 26 luglio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-12-2008, n. 238 pres. f.f. perfetti - rel. mascherin - p.m. martone (conf.)
deve ritenersi inidoneo ad integrare la violazione dell'art. 29 c.d.f. il comportamento dell'avvocato che, nell'esposto indirizzato al consiglio dell'ordine territoriale ed al fine di accertare il suo diritto ad essere remunerato da una collega per l'attività professionale svolta per ordine e conto di quest'ultima, utilizzi - peraltro non già in giudizio, ma davanti al cdo di comune appartenenza - documentazione riservata ed esprima valutazioni ed apprezzamenti sull'attività della collega al solo fine di chiarire il rapporto intercorso tra le parti e la relativa richiesta di compenso per l'attività svolta. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di cuneo, 14 marzo 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 25-09-2008, n. 89 pres. alpa - rel. d'innella - p.m. iannelli (conf.)
e' configurabile la violazione dell'art. 29 del c.d.f., disposizione che introduce chiaramente una limitazione all'esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell'uso della notizia richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 8 maggio 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-12-2008, n. 182 pres. f.f. vermiglio - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
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