art.28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Codice deontologico forense
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art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
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Precedente formulazione
art.28.Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
* I. - È producibile la corrispondenza intercorsa tra i colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
* II. - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
* III. - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
* IV. - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
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Pareri:
produzione in giudizio di "lettere qualificate riservate
parere consiglio nazionale forense 16-04-2008, n. 19 -quesito del coa di ferrara, rel. cons. cardone.
il quesito verte sull'interpretazione della disposizione di cui all'art. 28 del codice deontologico forense, ed in particolare sulla necessità di includere nel divieto di produzione in giudizio di "lettere qualificate riservate" anche le missive di cui è stato autore colui che intende esibirle in giudizio.
la commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere: "e' necessario premettere che la commissione consultiva non può pronunciarsi allorquando tale intervento possa interferire con lo svolgimento della funzione disciplinare degli ordini, ovvero anticipare la trattazione di fattispecie poi oggetto di cognizione del c.n.f. in sede giurisdizionale.
tuttavia, in via del tutto astratta, si deve convenire che, essendo l'interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei dei rapporti tra colleghi, si ritiene che il divieto di cui all'art. 28 c.d.f. faccia riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi, in ispecie quando la sua produzione è in grado di danneggiare ingiustamente la controparte (come nel caso di lettera contenente proposta transattiva).
perciò la risposta al quesito posto dall'ordine è di segno positivo, salva l'autonomia nella verifica delle circostanze di specie, oggettive e soggettive, che permane integra per ciascun giudizio deontologico."
parere consiglio nazionale forense 16-04-2008, n. 19 -quesito del coa di ferrara, rel. cons. cardone.
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Sentenze - Decisioni:
ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale. Consiglio Nazionale Forense sentenza del 29 novembre 2012, n. 161 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
nuovo difensore - divieto di produrre in giudizio la corrispondenza del precedente difensore
Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi (art. 28 cdf) che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso (Nel caso di specie, la missiva era assertivamente pervenuta all’avvocato dal cliente, che a sua volta la avrebbe irritualmente ricevuta dalla praticante del precedente difensore). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 58 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata”
L’art. 28 del Codice Deontologico vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 135 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
corrispondenza preparatoria.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha formulato il seguente quesito: “È consentita nel giudizio in cui sia stato eccepito l’inadempimento alla transazione stipulata, la produzione della corrispondenza preparatoria intercorsa tra i legali che sia ritenuta necessaria per la migliore delimitazione dell’oggetto della transazione?”.
Al quesito va data risposta negativa, in quanto ai sensi dell’art. 28, canoni I e II del Codice deontologico forense, è producibile in giudizio solo la corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo transattivo, di cui la corrispondenza medesima costituisca attuazione, con esclusione – pertanto – della corrispondenza preparatoria.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 22 maggio 2013, n. 69 Quesito n. 269, COA di Roma Pubblicato in Prassi: pareri CNF
Vietato produrre in giudizio la lettera inviata dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 161 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
divieto di produzione in giudizio di missiva riservata o contenente proposta transattiva e dovere di difesa
L’art. 28 c.d.f. vieta di produrre in giudizio corrispondenza qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra colleghi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 58 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive - divieto di produrla
Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 161 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Dovere di difesa e divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi
La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 c.d., precetto che non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 161 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza che, benché non qualificata come “riservata”, contenga proposte transattive; come è reso evidente dall’utilizzo della dizione “e comunque” del tutto equivalente, nel contesto lessicale esaminato, alla dizione “e in ogni caso”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 161 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario
In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 cdf, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 159 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
il carattere riservato di una missiva scambiata tra colleghi non è certamente costituito dall'apposizione o meno di un'annotazione di stile sulla stessa, ma piuttosto dal suo contenuto, che seppure autorizza il collega ricevente a fornire comunicazioni al proprio cliente, non lo autorizza certamente all'utilizzo ovvero all'esibizione in giudizio, con conseguente configurabilità della responsabilità disciplinare per violazione del precetto di cui all'art. 28 del codice deontologico. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di como, 12 febbraio 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 248 pres. f.f. perfetti - rel. morlino - p.m. martone (conf.)