art.27.Obbligo di corrispondere con il collega [legale di controparte]
art.27.Obbligo di corrispondere con il collega
Codice deontologico forense
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art.27.Obbligo di corrispondere con il collega [legale di controparte].
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
* I. - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
* II. - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
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viola gli artt. 27 e 29 del codice deontologico il professionista che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest'ultimo copia della stessa, censurando senza ragione alcuna il comportamento del collega mediante l'espressione di apprezzamenti denigratori nei suoi confronti. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. oristano, 20 ottobre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 226 pres. f.f. perfetti - rel. de michele - p.m. martone (conf.)
viola gli artt. 27 e 29 del c.d.f. il professionista che, pur a conoscenza dell'avvenuta costituzione in giudizio del collega avversario, prenda contatti con la compagnia assicuratrice da quest'ultimo patrocinata, richiedendo una liquidazione in via transattiva del danno subito dal suo cliente e sostenendo con la liquidatrice della compagnia medesima che la causa è ormai compromessa per negligenza del suo difensore non presentatosi all'udienza. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 26 luglio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-12-2008, n. 238 pres. f.f. perfetti - rel. mascherin - p.m. martone (conf.)
non integra illecito disciplinare il contegno del professionista che, ritenendo di operare con il consenso del collega avversario, in buona fede contatti direttamente la controparte al fine di comporre in via transattiva il giudizio pendente tra la stessa ed il proprio assistito. invero, la consapevolezza di operare con il consenso del collega esclude la volontà cosciente dell'azione e, dunque, il presupposto soggettivo della responsabilità disciplinare, alla quale sempre va ricollegata la coscienza e la volontà dell'azione. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. torino, 15 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 20-12-2007, n. 214 pres. f.f. cricri' - rel. del paggio - p.m. ianneli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che non mantenga l'impegno preso di rimettere la querela verso la controparte. (nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di pisa, 18 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 163 pres. f.f. cricri' - rel. martuccelli - p.m. ciampoli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si metta in contatto diretto con la parte assistita da altro legale e la riceva presso il proprio studio senza informare il collega ed ottenere da questo il preventivo consenso e richiesto non dia chiarimenti al c.d.o. sul suo comportamento. (nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura in quanto il professionista era stato assolto su due capi di incolpazione). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di mondovì, 28 giugno 2006). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 117 pres. f.f. cricri' - rel. italia - p.m. ciampoli (parz. diff.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, integrante gli estremi della violazione dell'art. 27 c.d.f. e meritevole della sanzione dell'avvertimento, l'avvocato che accetti l'incarico professionale di assistere la propria segretaria (con la quale abbia peraltro una relazione) nel procedimento di separazione personale, invitando e ricevendo in studio il marito in assenza del suo legale al fine di ottenere il consenso alla separazione. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 12 aprile 2005). (consiglio nazionale forense, decisione del 25-09-2008, n. 87 pres. f.f. tirale - rel. grimaldi - p.m. iannelli (conf.)