art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
Codice deontologico forense
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art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
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impugnazione della transazione per fatti non sopravvenuti alla stipula dell’accordo
Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f. il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
impugnazione della transazione raggiunta con il collega
Il dovere di lealtà, che gli artt. 88 cod. proc. civ. e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 impongono, nell’interesse non solo delle parti ma anche della giustizia, agli avvocati e procuratori, comporta l’illiceità, sul piano disciplinare, del comportamento del professionista che proceda o comunque partecipi alla redazione di una scrittura conciliativa con il preordinato intento (non dichiarato alla controparte) di vanificare l’accordo subito dopo aver ottenuto lo scopo. (Principio affermato con riguardo ad avvocato che, prima della transazione volta a conseguire la rinuncia della controparte all’eseguito sequestro conservativo, aveva presentato un esposto-denuncia alla magistratura penale per annullare, con il sequestro penale degli atti della transazione e di quanto versato in esecuzione di essa, gli effetti dell’accordo conciliativo sfavorevoli al proprio cliente). Cassazione Civile, sentenza del 01 giugno 1993, n. 06067, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Giustiniani V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.) Pubblicato in Giurisprudenza Cass.
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f. il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una della parti e successivamente assista la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto ad impugnare la suddetta transazione per asserito vizio della volontà della cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 novembre 2007). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 178 Pubblicato in Giurisprudenza CNF