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art.33.Sostituzione del collega nell'attività di difesa

art.33.Sostituzione del collega nell'attività di difesa.

Codice deontologico forense

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art.33.Sostituzione del collega nell'attività di difesa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perchè siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

* I. - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinchè la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.