art.33.Sostituzione del collega nell'attività di difesa
art.33.Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Codice deontologico forense
articolo|orange
art.33.Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perchè siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
* I. - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinchè la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Commenti|green
Commenti:
Precedente formulazione|blue
Precedente formulazione
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Pareri|green
Pareri:
Sentenze - Decisioni|orange
Sentenze - Decisioni:
parere consiglio nazionale forense 12-12-2007, n. 64 quesito del coa di tortona, rel. cons. cardone
il consiglio remittente segnala il caso di un iscritto che, subentrando nel mandato di un precedente collega, non si è adoperato per la liquidazione dei compensi di quest'ultimo. si chiede se la norma di cui all'art. 33 cod. deont. si applichi anche alle attività stragiudiziali, come sarebbe richiesto nel caso di specie.
la commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere: "la richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una specifica vicenda di rilevanza deontologica, mentre la commissione consultiva del consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia disciplinare. nel caso sottoposto è particolarmente evidente che, in caso di affermazione della responsabilità del soggetto, il c.n.f. potrebbe rivestire il ruolo di giudice dell'impugnazione."
in tema di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, ai sensi dell'art. 33 c.d.f., in tempi ragionevolmente congrui rispetto all'assunzione dell'incarico, e la comunicazione può essere fatta anche verbalmente.
la conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale non esime in ogni caso quest'ultimo dalla predetta comunicazione. e ciò in quanto la citata norma del codice deontologico non è posta per soddisfare un interesse particolare del legale sostituito, ma per soddisfare l'interesse dell'intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei rapporti con i colleghi un comportamento improntato a quel principio di lealtà sancito dall'art. 6 del medesimo codice, di cui l'art. 33 cit. è appunto una delle più concrete espressioni. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bari, 7 giugno 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 110 pres. alpa - rel. mauro - p.m. iannelli (conf.)