art.34.Responsabilità dei procuratori, sostituti e associati. [Associazione professionale]
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
* I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi