art.35 Rapporto di fiducia
art.35 Rapporto di fiducia
Codice deontologico forense
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Titolo III. - Rapporti con la parte assistita
art.35 Rapporto di fiducia (articolo modificato con delibera 18.01.2007)
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45.
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Titolo III. - Rapporti con la parte assistita
art.35.Rapporti di fiducia [Conferimento mandato]
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
* I.-L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
* II.-L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Sentenze - Pareri|orange
Sentenze - Decisioni:
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Dopo la cessazione del rapporto professionale, l’avvocato non ha più l’obbligo di astenersi dallo stabilire con il proprio assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale, i quali infatti non possano più influire sul mandato stesso, perché già cessato, quand’anche successivamente lo riassuma (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato disciplinarmente con l’avvertimento per aver acquistato un immobile dal proprio assistito dopo aver rinunciato al mandato da alcuni mesi e prima di riassumerlo nuovamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 132 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’avvocato amministratore di sostegno non ha come clienti i parenti del beneficiario
Poiché l’amministratore di sostegno riceve incarico dal giudice tutelare e, peraltro, con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.), ove tale munus sia ricoperto da un avvocato, nei confronti dei familiari del beneficiario stesso non trovano applicazione gli obblighi ed i divieti previsti a tutela dei clienti, giacché il ruolo, i compiti e le funzioni dell’amministratore di sostegno possono appunto essere anche confliggenti con quelli dei predetti familiari (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA di appartenenza per una presunta violazione dell’art. 51 cdf, avendo egli agito, peraltro in asserito conflitto di interessi, mediante ricorso per separazione personale nei confronti della moglie del beneficiario, la quale aveva in precedenza espresso il proprio consenso alla sua nomina come amministratore di sostegno del marito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato quindi la sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 102 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time
L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto. Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 20 luglio 2012, n. 103 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Sospeso dalla professione l’avvocato che non rimborsi un prestito personale (peraltro richiesto ad un proprio cliente)
La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due). Consiglio Nazionale Forense, 20 aprile 2012, n. 68 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)
La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 67 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
introduzione in giudizio di prove false
Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 35 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
simulazione, mediante fotomontaggio, dell’adempimento dell’incarico professionale in realtà inevaso
Vìola le norme deontologiche di cui agli artt. 5 (dignità, probità e decoro), 6 (lealtà e correttezza), 8 (diligenza), 35 (fiducia) e 38 (negligenza) l’avvocato che, attraverso un fotomontaggio, formi un provvedimento giurisdizionale (nella specie, sentenza) che consegni al cliente in fotocopia al fine di dimostrare in tale modo l’adempimento di un incarico professionale in realtà non adempiuto. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 16 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Rapporti con la parte assistita – Contegno elusivo
L’adozione, da parte dell’avvocato, di contegni elusivi volti ad impedire alla cliente di conoscere gli esatti termini dell’accordo raggiunto con la compagnia di assicurazione, al fine di ottenere dalla conclusione della pratica un maggior profitto in suo favore, integra sicuramente altrettante violazioni dei doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro sanciti dagli artt. 5, 6, 7, 35, 40 e 42 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Richiesta di prestiti personali al cliente – Illecito deontologico – Circostanze contingenti sofferenza finanziaria – Effetto esimente
La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo che giustifica la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione, non potendo peraltro rilevare come esimenti le circostanze, pur gravi, addotte dal ricorrente a giustificazione del suo operato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 dicembre 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 198 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative
Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 Pubblicato in Giurisprudenza CNF