art.36.Autonomia del rapporto
art.36.Autonomia del rapporto
Codice deontologico forense
articolo|orange
art.36.Autonomia del rapporto (Modificato il 28 ottobre 2002)
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato, non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante 36.III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Commenti|green
Commenti:
Precedente formulazione|blue
Precedente formulazione
art.36.Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
* I.-L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, nè suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Pareri|green
Pareri:
Sentenze - Decisioni|orange
Sentenze - Decisioni: