art.37 Conflitto di interessi
art. 37 Conflitto di interessi
Codice deontologico forense
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art. 37 Conflitto di interessi (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
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art. 37.Conflitto di interessi(1)
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
37.I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
37.II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in conroversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
37.III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.
Modificato il 28 ottobre 2002
vecchia formulazione: art.37.Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.
I.-Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II.-L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive in favore di uno di essi.
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Riferimenti normativi:
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Sentenze - Decisioni:
Studio associato - obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro - La previsione dell’art. 37 codice deontologico (divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza; e ciò in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone. La disciplina in questione, pertanto, si proietta alla tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale; ciò giustifica la presunzione assoluta di conflitto di interessi – conchiusa nella formula del secondo canone dell’art. 37 del Codice – allorché il collegamento tra due avvocati, patrocinanti due parti aventi interessi configgenti, sia riconducibile ad un rapporto associativo ed anche solo all’utilizzo dei medesimi locali. Si tratta di una valore (bene) indisponibile: neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività (Nel caso di specie, due avvocati di un medesimo studio associato avevano assunto la difesa della parte civile e rispettivamente dell’imputato di un medesimo procedimento penale). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165 - Pubblicato in Giurisprudenza CNF
l'illecito ex art. 37 del c.d.f., norma che fa divieto all'avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, prescinde, per la relativa configurazione, dalla ricorrenza di un danno, dando rilievo unicamente alla condotta dell'avvocato. la circostanza, in concreto, dell'assenza di un pregiudizio può al più rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 14 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 149 pres. alpa - rel. cardone - p.m. fedeli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si ponga in conflitto economico di interessi con il proprio cliente e successivamente eserciti pressioni sullo stesso per indurlo a revocare l'esposto presentato al consiglio dell'ordine contro di lui. (nella specie è stato ritenuto responsabile disciplinarmente ed è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due all'avvocato che aveva indotto in errore la propria cliente facendole locare un immobile alla propria convivente che poi si rifiutava di riconsegnarlo alla scadenza prevista e, successivamente al comportamento tenuto, esercitava pressioni affinché la cliente revocasse l'esposto presentato all'ordine professionale contro di lui). (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 1 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 168 pres. f.f. cricri' - rel. mirigliani - p.m. maccarone (conf.)
omissis
costituisce violazione dell'art. 37 del c.d.f., determinando una situazione di conflitto di interessi, lo svolgimento di attività professionale forense giudiziale contro il comune presso il quale si ricopra la carica di assessore, sia pure attraverso la formale copertura della firma di altro collega, falsificandone la firma. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di novara, 19 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 34 pres. alpa - rel. bulgarelli - p.m. martone (conf.)
l'art. 37, canone ii, c.d.f., nell'enunciare la regola per cui l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all'esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell'indipendenza effettiva dell'avvocato, ma anche dell'apparenza di essa.
in caso di conflitto di interessi relativo a diritti disponibili, l'accettazione della parte non è idonea a scriminare il comportamento del professionista.(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 11 ottobre 2006) (consiglio nazionale forense, decisione del 09-06-2008, n. 59 pres. alpa - rel. perfetti - p.m. iannelli (conf.)
integra violazione degli artt. 37 e 51 del codice deontologico la condotta del professionista che, ricevuto incarico dal proprio cliente di rappresentarlo ed assisterlo in una controversia successoria sorta con gli altri coeredi, assuma, dopo la revoca del mandato, la difesa di altro coerede, in quanto il mandato originariamente espletato deve ritenersi tale da limitare la sua indipendenza e da ingenerare nei terzi il sospetto che la condotta dell'avvocato non sia improntata a canoni di assoluta correttezza. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. roma, 22 aprile 2004). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 234 pres. alpa - rel. alpa - p.m. martone (conf.)
l'avvocato ha il dovere di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest'ultimo rapporti di carattere economico o commerciale, indipendentemente dal fine, pur altruistico, che lo stesso intenda così perseguire. tale divieto è invero diretto a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, atteso che soltanto l'estraneità dell'avvocato rispetto agli interessi del cliente garantisce la difesa tecnica più valida, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 28 dicembre 2008) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 33 pres. alpa - rel. bianchi - p.m. fedeli (conf.)
atteso che l'art. 37 c.d.f. sancisce per l'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale o meramente potenziale con il proprio assistito, deve ritenersi - anche in considerazione della ratio della disposizione - che anche il solo "rischio serio di conflitto" sia idoneo ad integrare la violazione del dettato deontologico.(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di padova, 18 luglio 2007) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 38 pres. f.f. perfetti - rel. bassu - p.m. martone (conf.)
l'obbligo gravante sull'avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi in controversie familiari di astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi, ha autonoma rilevanza sia rispetto alla previsione generale di cui al primo comma dell'art. 37 del codice deontologico forense, sia rispetto a quella del successivo art. 51 dello stesso codice ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di possibili posizioni di conflitto. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 20 giugno 2007).
(consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 116 pres. alpa - rel. mauro - p.m. martone (conf.)
la proposizione del ricorso per la modifica dei patti e delle condizioni della separazione consensuale da parte del legale che nel giudizio di separazione abbia rappresentato e difeso entrambi i coniugi, comporta l'utilizzo di documenti e di informazioni necessariamente acquisiti nei confronti di entrambe le parti per regolare i rapporti consensualmente, con conseguente configurabilità della violazione dell'art. 51 c.d.f. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di trani, 10 maggio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 117 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. fedeli (conf.)