art.38.Inadempimento al mandato
art.38.Inadempimento al mandato
Codice deontologico forense
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art.38.Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
* I.-Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
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L’avvocato di fiducia che non si presenti all’udienza nella speranza di ottenere un termine a difesa, vìola il dovere di diligenza
Sebbene l’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza penale non abbia automatico rilievo deontologico se dovuta a strategia difensiva (dilatoria) o strumentalmente omissiva, deve comunque affermarsi la responsabilità disciplinare del difensore per negligenza professionale ove la strategia stessa fosse quella di ottenere un mero rinvio da parte del difensore d’ufficio nominato in sua sostituzione, giacché a quest’ultimo non è appunto consentito chiedere i termini a difesa ex art. 108 cpp, non ricorrendo i casi di rinuncia, ovvero di revoca, od ancora di incompatibilità, od infine di abbandono della difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità sostanziale dell’incolpato per il mancato rispetto degli artt. 8 e 38 del cod. deont.) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 56 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
proposizione di un mezzo di impugnazione inammissibile
La proposizione di un mezzo di impugnazione palesemente e specificamente inammissibile configura violazione dell’art. 38 del Codice Deontologico Forense (Nella specie, l’incolpato aveva appellato in Tribunale una sentenza del Giudice di Pace appello, nonostante il disposto di cui all’art. 339 cpc).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 161 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa
In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010) Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pubblicato in Giurisprudenza Cass.
la reiterata assenza del difensore alle udienze costituisce mancato compimento di atti inerenti al mandato difensivo e, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell'art. 38 del codice deontologico. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. varese, 8 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 223 pres. f.f. perfetti - rel. d'innella - p.m. ciampoli (non conf.)
deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti commessi dal ricorrente, considerato altresì il danno arrecato alla cliente ed il grave discredito arrecato alla categoria forense, la sanzione della sospensione per mesi sei dall'esercizio dell'attività professionale all'avvocato che abbia gravemente trascurato i propri doveri professionali sia nel comportamento processuale sia in quello successivo al rapporto con la cliente, alla quale sia stata assicurata l'esecuzione di una serie di adempimenti in realtà mai avvenuti. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di piacenza, 21 dicembre 2007) consiglio nazionale forense decisione del 26-01-2009, n. 5 pres. f.f. vermiglio - rel. mascherin - p.m. iannelli (conf.)
viola l'art. 38 c.d.f. il professionista che, impedito a partecipare alle attività processuali in un procedimento penale quale difensore d'ufficio, ometta qualsivoglia comunicazione né incarichi della difesa altro collega per la sostituzione (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma,18 gennaio 2005) (consiglio nazionale forense, decisione del 09-06-2008, n. 58 pres. tirale - rel. grimaldi - p.m. iannelli (conf.)
gli artt. 6, 7, 8 e 38 c.d.f., imponendo lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e sollecitudine nel compimento dei propri doveri professionali, rendono di per sé censurabile ogni tipo di ingiustificata omissione ed inadempimento. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di la spezia, 16 febbraio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 16-07-2008, n. 75 pres. f.f. perfetti - rel. mauro - p.m. ciampoli (non conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, ricevuto mandato per la riassunzione di un giudizio, non lo assolva per cause imputate ai collaboratori dello studio, senza darne peraltro immediata comunicazione al cliente. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di imperia, 20 aprile 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 25-09-2008, n. 84 pres. f.f. mariani marini - rel. santini - p.m. martone (conf.)