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art.38.Inadempimento al mandato

art.38.Inadempimento al mandato

Codice deontologico forense

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art.38.Inadempimento al mandato

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

* I.-Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.