art.39.Astensione dalle udienze
art.39.Astensione dalle udienze
Codice deontologico forense
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art.39.Astensione dalle udienze
L'avvocato ha facoltà di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
* L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti (1).
* I.- Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
(1) Il termine "costituiti" e' stato sostituito dal termine "interessati" con delibera del CNF
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art.39.Astensione dalle udienze
L'avvocato ha facoltà di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
I.-Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
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Riferimenti normativi:
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Sentenze - Decisioni:
Astensione dalle udienze
In caso di dichiarata astensione di un avvocato dall’udienza regolarmente proclamata, il collega deve evitare di porre in essere attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa, concretamente precluso dalla condotta illecita in quanto non più azionabile nel corso del processo. Il pregiudizio alle ragioni dell’avversario, tuttavia, ai fini del sindacato della condotta deve essere valutato in concreto, a causa della mancata tipizzazione dell’illecito, avendo riguardo a tutti quei comportamenti dell’avvocato che, in concreto, siano definitivamente impeditivi dell’esercizio del pari diritto del collega di avvalersi di tutti quei meccanismi formali e sostanziali idonei ad assicurare la dialettica democratica del processo avuto riguardo all’atto compiuto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 2 ottobre 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 111 Pubblicato in Giurisprudenza CNF