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art.41.Gestione di denaro altrui

art.41.Gestione di denaro altrui

Codice deontologico forense

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art.41.Gestione di denaro altrui

L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

* I.-Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

* II.-In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.