art.41.Gestione di denaro altrui
art.41.Gestione di denaro altrui
Codice deontologico forense
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art.41.Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
* I.-Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
* II.-In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
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indicazione, in precetto, di voci non dovute e manifestamente abnormi
L’indicazione di voci non dovute e manifestamente abnormi in un atto di precetto relativo al pagamento di propri compensi professionali, costituisce comportamento lesivo della dignità e del decoro della classe forense, concretando violazione dei doveri di lealtà, diligenza e competenza, sanciti agli artt. 6, 8 e 12 del Codice Deontologico. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 febbraio 2013, n. 21 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 68 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
appropriazione di somme spettanti alla Curatela fallimentare
Commette illecito disciplinare l’avvocato che, in qualità di Curatore fallimentare, si appropri di somme spettanti alla Curatela, così violando i doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf nonché quelli relativi alla gestione del denaro altrui ex art. 41 cdf (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 70 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due). Consiglio Nazionale Forense), sentenza del 7 maggio 2013, n. 68 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
prelievo non autorizzato dal conto corrente del cliente
Costituisce violazione dell’art. 41 C.D. il comportamento dell’avvocato che effettui dei prelievi dal conto corrente del cliente, in mancanza di mandato o di autorizzazione di quest’ultimo (In applicazione del principio di cui in massima, è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di anni uno dall’esercizio della professione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2013, n. 4 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
rilevanza deontologica dell’appropriazione indebita di denaro
La responsabilità del professionista ex art. 41 Codice Deontologico Forense trova causa nella semplice mala gestio del denaro affidatogli, risiedendo il disvalore della condotta nella semplice distrazione delle somme rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva indebitamente trattenuto le somme che il cliente gli aveva consegnato per l’oblazione di un reato).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Gestione di somme – Indebito trattenimento – Esistenza di un credito nei confronti del cliente
Costituisce illecito disciplinare, in violazione dell’art. 41 c.d.f., l’indebita ritenzione di somme da parte dell’avvocato in difetto di espressa e necessaria pattuizione. In particolare, integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente la somma ricavata dalla vendita forzata di un’autovettura pur in presenza di un credito nei confronti del cliente ed in costanza di rapporto con quest’ultima, qualora, come nella specie, non risulti che il professionista abbia mai chiesto o comunque ottenuto l’autorizzazione a trattenere le somme spettanti al cliente (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).Consiglio Nazionale Forense), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Gestione di somme – Indebito trattenimento – Restituzione a seguito di diffida legale
La condotta del professionista, che ritenga oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita, integra la violazione dell’art. 41 c.d.f., che impone all’avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente.
È pertanto configurabile l’infrazione disciplinare allorquando, come nella specie, l’avvocato abbia indebitamente trattenuto l’importo di denaro consegnatogli dalla cliente, onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, e provveduto alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 30 maggio 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 novembre 2011, n. 173 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Gestione di somme – Indebito trattenimento – Responsabilità disciplinare – Sanzione della sospensione
In caso di illecito trattenimento o mancata restituzione di somme, deve ritenersi congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei, atteso che tali illeciti disciplinari sono idonei a compromettere l’immagine dell’avvocato nei confronti della collettività e che, pertanto, la sanzione interdittiva nella misura indicata appare senz’altro proporzionata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 febbraio 2009). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 105 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Gestione di somme – Indebito trattenimento successivo alla revoca del mandato – Compensazione – Consenso dell’avente diritto
Viola gli artt. 41 e 44 C.D. l’avvocato che, lungi dal mettere a disposizione del cliente le somme ricevute per conto di costui, provveda, pur dopo la revoca scritta del mandato, ad inviare all’assistito le parcelle relative alle competenze maturate e ad emettere relativa fattura, inoltrando al cliente la somma residuata dalla compensazione ad onta della contestazione del medesimo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Indebita appropriazione di somme – Artt. 5 e 41 c.d.f.
L’indebita appropriazione di somme del cliente e l’alterazione dell’assegno bancario per conseguire un illecito profitto, peraltro accertati in sede penale nel procedimento definito ex art. 444 c.p.p., concretano gravi violazioni dei più elementari principi etici della professione ed integrano violazione di norme penali e deontologiche (artt. 5, 41 C.D.). (Nella specie, il C.N.F., nonostante la condivisa gravità delle violazioni, ha tuttavia ritenuto di poter applicare, rifacendosi alla pregressa giurisprudenza formatasi in ordine a tale genere d’infrazioni, la sanzione della cancellazione disciplinare in luogo della pena interdittiva permanente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1 marzo 2007). Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Il professionista che, dietro mandato, assuma la gestione del denaro altrui, deve essere ben consapevole degli obblighi che gravano su di lui, obblighi che, pur conformandosi a quelli del mandatario, sono ulteriormente caratterizzati dai doveri di probità, dignità, decoro e lealtà che gravano specificamente sugli avvocati. ne consegue la responsabilità disciplinare del professionista che, in difetto di prova di qualsivoglia obiettiva circostanza attestante l'esecuzione del mandato, in tal modo impedisca la verifica (attraverso il mancato rendiconto) della bontà del proprio operato ai fini della sua liberazione dalla responsabilità ex art. 1710 c.c. (nella specie, il ricorrente, per conto di una cliente ma in nome proprio, aveva provveduto ad investire sul mercato mobiliare e borsistico americano somme a lui consegnate dalla stessa cliente, omettendo, a seguito del decesso di quest'ultima, di dare all'erede qualsivoglia rendiconto delle operazioni di investimento a suo tempo effettuate). Il dovere etico, imposto agli avvocati oltre che dalle norme del codice deontologico anche dall'art. 12, co. 1, r.d.l. n.1578/1933, di adempiere il loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene alla loro funzione di collaboratori della giustizia, sancisce il preciso obbligo di dare pieno e compiuto rendiconto di quanto compiuto in relazione al mandato loro affidato, oltre che di trasmettere al cliente tutte le somme comunque avute o gestite in esecuzione del mandato stesso. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di firenze, 13 dicembre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 27 pres. f.f. tirale - rel. bonzo - p.m. fedeli (conf.)
1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per sei mesi).
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di parma, 6 settembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 08-11-2007, n. 164 pres. f.f. cricri' - rel. bassu - p.m. ciampoli (conf.)
omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che riceve somme in acconto, omette di svolgere il mandato ricevuto e trattenga per sé le somme avute in ragione e per l'espletamento del mandato stesso, omettendo altresì di informare il cliente sullo stato della causa.
(nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per dieci mesi). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di verona, 19 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 110 pres. f.f. cricri' - rel. cardone - p.m. martone (conf.)
l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente e richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, l'eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di pescara, 30 novembre 2001). consiglio nazionale forense decisione del 19-10-2007, n. 144 pres. f.f. cricri' - rel. morgese - p.m. p.m. ciampoli (conf.)
1 omissis
2 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattenga le somme avute in ragione del mandato omettendo di adempiere all'incarico ricevuto.
(nella specie in considerazione dei buoni precedenti la sanzione della cancellazione dall'albo è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per dodici mesi). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di venezia, 2 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 85 pres. alpa - rel. stefenelli - p.m. martone (parz. diff.)
ferma restando la responsabilità dell'avvocato la cui condotta integri violazione dei doveri di diligenza nell'adempimento del mandato di cui all'art. 8 del c.d.f. e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, di cui all'art. 41 del c.d.f., la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due inflitta dal coa può essere contenuta in quella dell'avvertimento allorché l'illecito possa ritenersi non particolarmente grave, sia per l'entità della somma consegnata dalla cliente sia perché l'omissione abbia avuto ad oggetto un adempimento fiscale dal quale non è derivato alcun danno alla cliente, se non l'applicazione di una modestissima sanzione (nella specie, il ricorrente non aveva provveduto alla registrazione del decreto ingiuntivo richiesto dalla cliente nonostante quest'ultima avesse corrisposto la relativa somma necessaria per provvedere a tale specifico adempimento). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di palermo, 18 luglio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 144 pres. f.f. tirale - rel. tirale - p.m. fedeli (conf.)
atteso che, ai sensi dell'art. 41, canone i, c.d.f., l'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l'illecito deontologico de quo. viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che - come nella specie - abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.
affinché l'attività contro un ex cliente sia consentita devono congiuntamente ricorrere tre condizioni: a) che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo; b) che l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza; c) che non vi sia comunque la possibilità di utilizzare informazioni precedentemente acquisite. pone pertanto in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente del quale abbia curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 16 luglio 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 30-12-2008, n. 241 pres. f.f. vermiglio - rel. vaccaro - p.m. fedeli (non conf.)
posto che, ai sensi dell'art. 41, canone i, c.d.f., l'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza quando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari a quattro e tre mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare il suddetto illecito deontologico. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 22 novembre 2006)
(consiglio nazionale forense, decisione del 09-06-2008, n. 55 pres. alpa - rel. perfetti - p.m. iannelli (conf.)
viene meno ai doveri di correttezza il professionista che abbia trattenuto la somma incassata nell'interesse e per conto della cliente senza consegnarla tempestivamente a quest'ultima, nonostante i solleciti in tal senso inviati dalla stessa e dal difensore subentratole nel mandato, ed abbia inoltre avanzato una pretesa di compensazione con propri presunti crediti professionali. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 2 aprile 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 253 pres. f.f. vermiglio - rel. mascherin - p.m. iannelli (non conf.)
omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato domiciliatario che incassi e trattenga somme relative alle spese di giudizio e spettanti al collega dominus, e ometta di dare chiarimenti al c.d.o. sul suo comportamento.
(nella specie considerando che l'illiceità del comportamento è stata ridimensionata al solo trattenimento delle somme spettanti al collega e non di tutte le somme anche quelle spettanti al cliente la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi sei). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di palermo, 7 luglio 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 83 pres. alpa - rel. bonzo - p.m. ciampoli (parz. diff.)
omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente e ometta di informare lo stesso sull'esito della causa.
(nella specie la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla sanzione della cancellazione). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di sondrio, 9 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 74 pres. alpa - rel. petiziol - p.m. maccarone (parz. diff.)
omissis
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente restituendole con un mese di ritardo.
(nella specie, in considerazione del ritardo di una solo mese nella restituzione delle somme la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di venezia, 18 luglio 2005) consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 84 pres. alpa - rel. stefenelli - p.m. martone (conf.).
viene meno all'obbligo imposto dall'art. 41 del codice deontologico l'avvocato che, incassata una somma in via fiduciaria in forza di procura speciale, ometta di presentare il rendiconto trimestrale, rimanendo altresì silente ed inadempiente di fronte alla esplicita messa in mora della parte rappresentata. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. milano, 21 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 31-12-2007, n. 272 pres. f.f. vermiglio - rel. borsacchi - p.m. ciampoli (conf.)
l'appropriazione di somme appartenenti al cliente costituisce violazione dei primari doveri di probità, dignità e decoro contemplati nell'art. 5 del codice deontologico forense, compromettendo gravemente l'immagine che la classe forense deve mantenere al fine di assicurare la sua funzione sociale con responsabilità nei confronti della collettività (nella specie il cnf, pur in difetto di espressa impugnazione sul punto, ha ritenuto adeguata la sanzione della radiazione, considerata la gravità dei fatti così come accertati dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. treviso, 3 luglio 2000). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 266 pres. alpa - rel. bianchi - p.m. iannelli (conf.)
la violazione deontologica consistente nell'appropriazione di somme delle quali il professionista abbia la custodia nell'interesse di soggetti parzialmente incapaci, approfittando della qualità di tutore o di curatore, unitamente alla commissione di una serie di atti e comportamenti fraudolenti in danno dei medesimi (omesso rendiconto, trattenimento di somme, omessa fatturazione, conflitto di interessi), risulta integrata da una condotta protrattasi nel tempo, sicché la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.
2 omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. brindisi, 23 settembre 2003). consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 250 pres. alpa - rel. saldarelli - p.m. martone (conf.).
pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che indebitamente trattenga somme di spettanza del cliente, non restituendole allo stesso nemmeno dopo un lungo periodo di tempo, a nulla rilevando l'eventualità che al professionista non fossero state ancora pagate le spettanze professionali, non avendo egli alcun diritto di ritenzione per il pagamento degli onorari (il cnf, tuttavia, ha ritenuto più consona con la fattispecie in oggetto e più coerente con la propria giurisprudenza la sanzione della censura, in luogo della sospensione dall'esercizio professionale per mesi dodici, tenendo conto dell'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'incolpato e del carattere isolato del fatto). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. foggia, 30 settembre 2006).
consiglio nazionale forense decisione del 28-12-2007, n. 254 pres. f.f. bianchi - rel. cardone - p.m. martone (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente giustificando una compensazione delle proprie spettanze professionali che però non era stata autorizzata dal cliente. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 12 giugno 2006).consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 120 pres. f.f. tirale - rel. mariani marini - p.m. iannelli (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si impossessi di ingenti somme spettanti al suo assistito a titolo di risarcimento per gravissime lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale e che richiesto di chiarimenti da parte del c.d.o. riferisca, contrariamente al vero, di averle integralmente restituite avendone invece trattenuto per sé ancora una parte ingente. (nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di padova, 29 settembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 30-05-2007, n. 51 pres. alpa - rel. bonzo - p.m. maccarone (conf.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che incassi somme di spettanza del cliente, trattenendole e restituendole solo quando il cliente si attivava per il recupero del credito verso la controparte che le aveva versate all'avvocato. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di ragusa, 27 febbraio 2003).
consiglio nazionale forense decisione del 26-03-2007, n. 31 pres. f.f. cricri' - rel. morgese - p.m. maccarone (conf.)
pone in essere una condotta contraria agli artt. 5,6,7, 8 e 41 c.d.f., il professionista che, in violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, consenta ad un soggetto non abilitato l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato presso il proprio studio e che trattenga somme di denaro dei clienti senza renderne conto né provvedendo alla restituzione. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di voghera, 19 aprile 2008). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 126 pres. alpa - rel. borsacchi - p.m. ciampoli (non conf.)
ferma restando la responsabilità dell'avvocato la cui condotta integri violazione dei doveri di diligenza nell'adempimento del mandato di cui all'art. 8 del c.d.f. e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, di cui all'art. 41 del c.d.f., la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due inflitta dal coa può essere contenuta in quella dell'avvertimento allorché l'illecito possa ritenersi non particolarmente grave, sia per l'entità della somma consegnata dalla cliente sia perché l'omissione abbia avuto ad oggetto un adempimento fiscale dal quale non è derivato alcun danno alla cliente, se non l'applicazione di una modestissima sanzione (nella specie, il ricorrente non aveva provveduto alla registrazione del decreto ingiuntivo richiesto dalla cliente nonostante quest'ultima avesse corrisposto la relativa somma necessaria per provvedere a tale specifico adempimento). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di palermo, 18 luglio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 144 pres. f.f. tirale - rel. tirale - p.m. fedeli (conf.)
alla luce dei principi generali enunciati negli artt. 7, 41, canone i e 43, canone iii del del codice deontologico, il cui fondamento va ravvisato per un verso nei principi contenuti nel codice civile che disciplinano lo svolgimento del mandato (in particolare nell'art. 1713 c.c.) e, per altro verso, nel principio del disinteresse, caratteristico della deontologia forense, se è pur vero che è legittimo diritto dell'avvocato ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali, va tuttavia precisato che all'avvocato non spetta un diritto di ritenzione su somme o cose di spettanza del cliente e che il diritto al pagamento del corrispettivo non può essere esercitato con modalità tali da cagionare un ingiusto danno al cliente, recare disdoro alla categoria professionale e ad indurre il convincimento nell'opinione pubblica che l'avvocato abbia un personale interesse nella controversia. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 4 settembre 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-09-2008, n. 93 pres. f.f. perfetti - rel. tirale - p.m. iannelli (conf.)
viola l'art. 41 c.d.f. il professionista che trattenga oltre il tempo necessario somme di denaro ricevute per conto del proprio assistito dalla controparte anche se le stesse siano incorporate in un assegno bancario non trasferibile, giacché l'avvocato con tale comportamento, pur non potendo incassare la somma o trarre altri vantaggi economici, arreca un danno economico al cliente, che vede ritardata la possibilità di disporre della somma, ed incrina altresì gravemente l'affidamento fiduciario del cliente stesso nei confronti del professionista. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di trani, 26 ottobre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 16-07-2008, n. 74 pres. f.f. perfetti - rel. mascherin - p.m. martone (conf.)