art.42.Restituzione di documenti
art.42.Restituzione di documenti
Codice deontologico forense
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art.42.Restituzione di documenti
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
* I. - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
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L’art. 42 c.d.f. fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione.
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 27 ottobre 2006) . Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 aprile 2008, n. 20 Pubblicato in Giurisprudenza CN
Obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo i documenti al cliente
L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna (nella specie, effettivamente avvenuta). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 100 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Omessa restituzione di documenti – Mancato pagamento competenze professionali – Diritto di ritenzione
L’art. 42 c.d. stabilisce che l’avvocato è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta. Corollari di tale obbligo sono l’irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l’insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l’impossibilità per l’avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali. Invero, è ritenuto assai disdicevole, e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense, condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, mentre d’altra parte il diritto del legale ad ottenere il pagamento del compenso viene tutelato dal secondo comma del predetto articolo mediante l’ estrazione di copia e, in seguito, dai mezzi di tutela previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale azionabili verso il cliente inadempiente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 marzo 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Tardiva restituzione di documenti
Sussiste violazione dell’art. 42 c.d.f., secondo il quale l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto a seguito della formale diffida impartita dall’Ordine e, con colpevole ritardo, dopo ben oltre tre mesi dalla rinunzia ai mandati, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 104 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Omessa restituzione di documenti
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e. 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 116 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Omessa restituzione di documenti.
La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all’art. 42 c.d.f. che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell’avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle cd “asimmetrie informative” e non è in grado di dare indicazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto, dei quali generalmente non ha precisa conoscenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 135 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Restituzione di documenti – Fattispecie – Revoca del mandato – Successiva richiesta e mancata consegna delle copie autentiche della sentenza con formula esecutiva – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i precetti deontologici enunciati dagli artt. 33 e 42 C.D.F. l’avvocato che, pur dopo la revoca del mandato, richieda e trattenga le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza pronunziata in favore del cliente, così contravvenendo sia all’obbligo di adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l’assistito, sia all’obbligo di restituzione senza ritardo dei documenti, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l’esecuzione del titolo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L'art. 42 c.d.f. fa obbligo all'avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l'espletamento del mandato. ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all'indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell'ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l'ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione
il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell'avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall'ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di lecco, 27 ottobre 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 22-04-2008, n. 20 pres. f.f. tirale - rel. tirale - p.m. iannelli (conf.)
La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all'art. 42 c.d.f. che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell'avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle cd "asimmetrie informative" e non è in grado di dare indicazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto, dei quali generalmente non ha precisa conoscenza. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 25 maggio 2006). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 135 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. fedeli (conf.)
L'avvocato che ritardi nella restituzione dei documenti al collega subentrato nella difesa e alla parte stessa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (nella specie considerando da un lato che le condotte del professionista potevano meritare, in astratto, di essere sanzionate con maggiore severità, e dall'altro sia la dolorosa situazione personale in cui lo stesso versava che l'assoluzione su due capi di incolpazione è stata confermata la sanzione della censura). (rigetta i ricorso avverso decisione c.d.o. di roma, 24 novembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 04-07-2007, n. 82 pres. alpa - rel. stefenelli - p.m. martone (conf.)
Mentre l'obbligo del professionista di restituire alla parte assistita la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato quando ne sia fatta richiesta va contemperato con il diritto del primo di trattenere la documentazione per il tempo necessario alla tutela del suo diritto dal compenso, il ritardo nella restituzione, al fine di poter integrare un illecito disciplinare, deve essere di entità apprezzabile e, in ogni caso, non giustificato. deve pertanto ritenersi censurabile il comportamento del professionista che non ottemperi alla richiesta di restituzione se non con notevole ritardo, considerato anche il tempo occorrente alla tutela dei suoi diritti, o che disattenda l'ordine di deposito dell'ordine territoriale. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 10 ottobre 2006) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 20 pres. alpa - rel. del paggio - p.m. fedeli (non conf.)
Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dell'art. 42 del codice deontologico forense, l'avvocato ha l'obbligo di restituire immediatamente ai propri assistiti tutti gli atti ed i documenti in suo possesso, ivi compresi i fascicoli di parte depositati nei vari giudizi, fatta salva la facoltà di trattenere copia della documentazione, pur senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di parma, 19 novembre 2005). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-09-2008, n. 101 pres. alpa - rel. cardone - p.m. iannelli (conf.)
1 omissis
2 l'avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia semplice richiesta; quest'ultima, pertanto, non deve rivestire la forma scritta al fine di far sorgere nel professionista il predetto obbligo. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 17 novembre 2005).
(consiglio nazionale forense, decisione del 25-09-2008, n. 90 pres. alpa - rel. vermiglio - p.m. iannelli (conf.)