art.47.Rinuncia al mandato
art.47.Rinuncia al mandato
Codice deontologico forense
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articolo vigente:
art.47.Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
* I.-In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
* II.-Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
* III.-In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, (1) l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
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Precedente formulazione
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I.-In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II.-Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III.-In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
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Pareri:
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Sentenze - Decisioni:
Rinunzia al mandato – Dovere di presenziare all’udienza successiva
Non viola alcun precetto deontologico, né tanto meno la norma posta dall’art. 47 c.d., il professionista che, avendo rinunziato al mandato il giorno prima dell’udienza, non sia presente nel corso di quest’ultima per assistere l’imputato cui venga nominato in quella sede un difensore d’ufficio, non derivando in conseguenza del censurato contegno alcun pregiudizio né al processo né all’imputato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 12 settembre 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2009, n. 250 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Rinunzia al mandato – Dovere di presenziare all’udienza successiva – Insussistenza – Illecito deontologico – Esclusione.
Non viola alcun precetto deontologico, né tanto meno la norma posta dall’art. 47 c.d., il professionista che, avendo rinunziato al mandato il giorno prima dell’udienza, non sia presente nel corso di quest’ultima per assistere l’imputato cui venga nominato in quella sede un difensore d’ufficio, non derivando in conseguenza del censurato contegno alcun pregiudizio né al processo né all’imputato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 12 settembre 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2009, n. 250 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
obbligo di informazione e restituzione di documenti nel caso di rinuncia al mandato
La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando la decisione, pur facendo riferimento a norme deontologiche diverse da quelle richiamate nella contestazione dell’addebito, riguardi gli stessi fatti contestati e implicitamente contenuti nel capo di incolpazione. (Nella specie mentre nella contestazione si faceva riferimento agli articoli 40 e 42 c.d.f., relativi all’obbligo di informazione e restituzione di documenti, nel testo della decisione si richiamava, più esplicitamente, l’art. 47 c.d.f. relativo all’obbligo di informazione e restituzione di documenti nel caso di rinuncia al mandato). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Viterbo, 3 settembre 2000, 9 gennaio 2001, 14 giugno 2001). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 maggio 2003, n. 99 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che rinunci al mandato il giorno stesso dell'udienza lasciando il proprio assistito senza difesa e non preoccupandosi di provvedere, almeno per quella udienza, alla propria sostituzione. (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di como, 13 giugno 2005). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 196 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. iannelli (parz. diff.)