art.44 Compensazione
art. 44 Compensazione
Codice deontologico forense
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art. 44 Compensazione (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
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Precedente formulazione
art.44.Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
* I-Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Riferimenti normativi|grey
Riferimenti normativi:
Sentenze - pareri|orange
Sentenze - Decisioni:
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 134 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto le somme incassate, per conto del cliente, dall’assicurazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno). Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 68 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Mettere a disposizione (presso il proprio studio) le somme da restituire al cliente è sufficiente ad escludere l’illecito
Non commette illecito disciplinare ex art. 44 cdf l’avvocato che, anziché direttamente restituire al proprio cliente la somma spettantegli, si limiti a mettergliela a disposizione presso il proprio studio, affinché la possa ritirare unitamente alla documentazione della sua pratica (Nel caso di specie, il cliente aveva chiesto all’avvocato la restituzione della somma di una offerta reale che la controparte aveva respinto. Il professionista invitava quindi espressamente il cliente a ritirare detta somma presso il proprio studio, unitamente a tutta la documentazione relativa agli incarichi conferitigli. Su esposto disciplinare del Cliente, che non ritirava quanto di sua spettanza, il Consiglio territoriale sanzionava il professionista, sospendendolo per mesi tre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione e, conseguentemente, annullato la sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 54 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Il pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte
L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 173 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente
L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente
Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 101 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
I limiti al pagamento ricevuto dalla controparte
Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero e proprio accordo contrattuale, l’avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 134 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto le somme incassate, per conto del cliente, dall’assicurazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 luglio 2013, n. 98 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 68 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Mettere a disposizione (presso il proprio studio) le somme da restituire al cliente è sufficiente ad escludere l’illecito
Non commette illecito disciplinare ex art. 44 cdf l’avvocato che, anziché direttamente restituire al proprio cliente la somma spettantegli, si limiti a mettergliela a disposizione presso il proprio studio, affinché la possa ritirare unitamente alla documentazione della sua pratica (Nel caso di specie, il cliente aveva chiesto all’avvocato la restituzione della somma di una offerta reale che la controparte aveva respinto. Il professionista invitava quindi espressamente il cliente a ritirare detta somma presso il proprio studio, unitamente a tutta la documentazione relativa agli incarichi conferitigli. Su esposto disciplinare del Cliente, che non ritirava quanto di sua spettanza, il Consiglio territoriale sanzionava il professionista, sospendendolo per mesi tre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione e, conseguentemente, annullato la sanzione disciplinare).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 54 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
pagamento del compenso professionale effettuato dalla controparte
L’avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 173 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente
apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
indebito trattenimento di somme spettanti al cliente
Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 101 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
limiti al pagamento ricevuto dalla controparte
Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero e proprio accordo contrattuale, l’avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattenga, restituendole solo dopo lungo tempo, somme del cliente a compensazione, peraltro non autorizzata, delle proprie spettanze professionali e se pur richiesto ometta di dare allo stesso il dovuto rendiconto. (nella specie considerando i buoni precedenti e la vicenda professionale nella quale il professionista aveva per lungo tempo assistito l'esponente senza mai ricevere alcun fondo spese, ma anticipandole personalmente, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di vercelli, 21 giugno 2002). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 128 pres. alpa - rel. morgese - p.m. martone (conf.)
la facoltà dell'avvocato di incassare somme spettanti al cliente non può essere presunta, né ritenuta implicita nella facoltà di transigere e conciliare prevista nella procura alle liti, ma deve risultare in forma espressa, atteso lo specifico contenuto fiduciario che essa implica. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di potenza, 27 novembre 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 25-09-2008, n. 82 pres. f.f. mariani marini - rel. mariani marini - p.m. martone (conf.)
omissis
5 pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattenga somme a compensazione non autorizzata dal cliente, nessun valore autorizzativo può, infatti, essere attribuito ad una generica dicitura sul mandato, dovendo il diritto di ritenzione essere regolato da una prescrizione pattizzia intercorrente tra le parti e in cui l'oggetto della prestazione deve essere ben determinato, in quanto il cliente deve conoscere l'esatto contenuto della propria obbligazione.
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di vibo valenzia, 23 dicembre 2005). consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 182 pres. .ff. cricri' - rel. saldarelli - p.m. martone (conf.)