art.49.Pluralità di azioni nei confronti della controparte
art.49.Pluralità di azioni nei confronti della controparte
Codice deontologico forense
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art.49.Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
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divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, posto che le norme del codice deontologico forense sono fonti normative, l’art. 49 del suddetto codice – secondo il quale l’avvocato non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita – deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006) Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo Pubblicato in Giurisprudenza Cass.
Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie – Notifica secondo pignoramento anteriore alla certa e prossima estinzione del primo vincolo
Va esclusa la violazione del divieto previsto dall’art. 49 c.d.f. allorquando l’avvocato agisca conformandosi ai doveri di una diligente difesa della parte che gli ha conferito il mandato, senza venir meno ai doveri di correttezza. In particolare, non aggrava la posizione del debitore il professionista che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l’ormai certo e prossimo sopravvenire del formale provvedimento d’estinzione della prima procedura esecutiva ed in considerazione del pregresso contegno non affidabile del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo ed ancora sottoposte al vincolo del primo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 14 maggio 2009). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 207 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Aggravio posizione debitoria – Art. 49 c.d.f. – Violazione – Natura illecito – Permanente.
Pur quando i crediti azionati dal professionista con due distinte procedure abbiano diversa natura (credito professionale l’uno e credito originato dal rapporto di locazione l’altro), è indubbio che l’opzione del ricorrente di introdurre giudizi separati, diversificando i soggetti convenuti (tra loro, oltretutto conviventi) a fronte di originarie prestazioni professionali rese nel comune interesse e di un rapporto locatizio da entrambi fruito, sia idonea a generare l’accrescimento del debito complessivo (per onorari, competenze e spese di lite) a danno delle controparti, così configurandosi la situazione di accanimento giudiziario che l’art. 49 c.d.f. tende a precludere. Gli effetti di siffatta condotta correttamente vanno configurati in termini di illecito permanente, atteso che il pregiudizio dalla stessa prodotto non può ritenersi esaurito con la proposizione delle due domande giudiziarie ovvero con l’emissione dei provvedimenti conclusivi delle relative procedure, ma si protrae per tutto il periodo di durata delle conseguenti azioni esecutive e, nella specie, fino alla data dell’intervenuta definizione transattiva delle due vertenze. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 22 giugno 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 dicembre 2009, n. 186 Pubblicato in Giurisprudenza CNF |
Pluralità di azioni nei confronti della controparte – Iniziative inutilmente vessatorie
Ai sensi dell’art. 49 c.d.f., le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie.
Viola i doveri di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione l’avvocato che, pur tutelando gli interessi di un cliente, attui comportamenti vessatori nei confronti della controparte, notificando precetto e pignoramento presso terzi in tempi estremamente solleciti (nella specie tre settimane), malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito.
E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che contesti e rifiuti il pagamento del debitore e con immediatezza richieda il pignoramento, anziché chiarire bonariamente le ragioni del rifiuto e concedere un congruo termine per il corretto adempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 25 giugno 2007). Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 11 novembre 2009, n. 119 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
integra violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza nonché violazione del precetto previsto dall'art. 49 c.d.f. la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma dovuta all'esito di un'azione esecutiva, abbia avviato una ulteriore procedura esecutiva per somme non dovute e quietanzate e per spese che, in sede esecutiva, siano state compensate dal giudice dell'esecuzione.(accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 26 marzo 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 113 pres. alpa - rel. tirale - p.m. iannelli (non conf.)
al fine di poter ritenere configurabile la responsabilità professionale per l'inosservanza dei doveri prescritti dall'etica professionale e, in particolare, dall'art. 49 c.d.f., è necessario che la parcellizzazione del credito e la richiesta di emissione di diversi procedimenti monitori tali da aggravare la posizione debitoria della controparte siano frutto di volontaria condotta del professionista. va pertanto esclusa la predetta responsabilità allorquando la ragione della pluralità di iniziative giudiziarie possa essere ascritta all'invio disorganico e disordinato, da parte dei creditori assistiti dall'incolpato, della documentazione relativa ai loro crediti. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di campobasso, 30 novembre 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 30-12-2008, n. 243 pres. f.f. vermiglio - rel. tirale - p.m. iannelli (conf.)