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art.51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

art. 51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti

Codice deontologico forense

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artivolo vigente:

art. 51 Assunzione di incarichi contro ex- clienti (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.