art.55 Arbitrato
art. 55 Arbitrato
Codice deontologico forense
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art. 55 Arbitrato (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
II - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
IlI - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
IV - L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
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art.55.Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
* I-Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, nè come come arbitro nominato dalle parti nè come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
* II-In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua atonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
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Riferimenti normativi:
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