art.54.Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
art. 54.Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
Codice deontologico forense
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art. 54.Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici(articolo modificato il 15 luglio 2011)
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealta', nel rispetto delle reciproche funzioni.
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Sentenze - Decisioni:
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma la funzione di arbitro se abbia o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti che possano pregiudicarne l'autonomia e ledere i doveri di indipendenza e imparzialità propri della funzione arbitrale ricoperta, o se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. (nella specie in considerazione del nuovo testo dell'art. 55 del codice deontologico la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento). (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di parma, 11 giugno 2003). consiglio nazionale forense decisione del 21-09-2007, n. 121 pres. f.f. tirale - rel. orsoni - p.m. ciampoli (parz. diff.)
pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di torino, 12 gennaio 2005).
consiglio nazionale forense decisione del 10-12-2007, n. 189 pres. f.f. cricri' - rel. perfetti - p.m. iannelli (parz. diff.)