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art.59.Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

art.59.Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Codice deontologico forense

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 art.59.Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

* I-L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.