art.59.Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
art.59.Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
Codice deontologico forense
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art.59.Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
* I-L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.
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Sentenze - Decisioni:
obbligazioni da lui assunte nei confronti dei terzi
L’avvocato è tenuto a provvedere puntualmente all’adempimento delle obbligazioni da lui assunte nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata del debito; tale obbligo di natura deontologica oltre che giuridica mira a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2013, n. 141 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario
Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf (che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale), nonché di lealtà e correttezza ex art. 6 cdf (Nel caso di specie, veniva altresì contestata la violazione del principio di colleganza ex art. 22 cdf, in quanto il beneficiario dell’assegno era un avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 44 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
E’ sicuramente lesivo dell’immagine dell’avvocatura tutta il comportamento di un avvocato che, senza giustificazione, non onora le proprie obbligazioni e non paga i propri fornitori (Nel caso di specie, il professionista non aveva provveduto al pagamento di alcune camicie su misura. In applicazione del principio di cui in massima, anche in considerazione dei precedenti specifici dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dell’attività professionale per la durata di mesi due). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 marzo 2013, n. 42 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
non rimborso un prestito personale
Sospeso dalla professione l’avvocato che non rimborsi un prestito personale (peraltro richiesto ad un proprio cliente) La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due). Consiglio Nazionale Forense, 20 aprile 2012, n. 68 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Richiesta di prestiti personali al cliente – Illecito deontologico – Circostanze contingenti sofferenza finanziaria – Effetto esimente
La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo che giustifica la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione, non potendo peraltro rilevare come esimenti le circostanze, pur gravi, addotte dal ricorrente a giustificazione del suo operato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 dicembre 2006). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 198 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Emissione assegni in difetto di provvista
Pone in essere un condotta deontologicamente sanzionabile poiché violativa dei generali doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 5 e dello specifico dovere di cui all’art. 59 c.d., il professionista che emetta un assegno di conto corrente bancario in difetto di provvista e che, nonostante le successive sollecitazioni, resti inadempiente all’obbligo di pagamento, sì da costringere il creditore a conferire mandato per l’azione di recupero. (Nella specie, il C.N.F. ha tuttavia ritenuto adeguata e proporzionata la sanzione della censura in sostituzione di quella interdittiva irrogata dal C.d.O., in ragione della omessa considerazione, da parte del Collegio territoriale, della circostanza che l’incolpata fosse rimasta coinvolta in una confusa situazione di debiti e di contrasti giudiziari riferibili a vicende familiari della stessa, e non a ragioni sue proprie). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 17 settembre 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 111 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Indebito trattenimento di somme – Mancata restituzione – Interversione del possesso – Appropriazione indebita
Pone in essere un illecito deontologico l’avvocato che non solo non adempia l’obbligo negoziale di restituire al promissario acquirente la somma da questi versata a titolo di acconto in vista della stipula del definitivo – comportamento nel quale sempre va ravvisata una evidente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro sanciti dall’art. 5 c.d.f. in relazione all’obbligo, prescritto dall’art. 59 dello stesso codice, di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritta e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense – ma che altresì continui a detenere, nonostante la contraria volontà espressa dalla controparte, la somma da quegli versata a titolo di acconto prezzo per un trasferimento immobiliare mai avvenuto per fatto e scelta dell’incolpato, con la conseguenza che l’interversione del possesso operata dall’incolpata in ordine alle somme ricevute deve far ritenere che non già si tratti di semplice inadempimento di una obbligazione di natura civile ma di vera e propria appropriazione indebita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 giugno 2008). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2009, n. 165 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Obbligazione risarcitoria ex delicto – Inadempimento
Viola gli artt. 5 e 59 c.d.f. il professionista che, condannato in sede penale per il reato di bancarotta fraudolenta, ometta di provvedere in favore della parte civile al pagamento della somma pur minore richiesta dalla creditrice a titolo risarcitorio. Invero, la circostanza che l’obbligazione risarcitoria scaturisca ex delicto, che sia consacrata in un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato e che sia di particolare latitudine, integra altresì quei livelli di “modalità” e “gravità” voluti dallo stesso art.59 per far assumere all’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione il carattere di illecito disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 12 novembre 2007). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2009, n. 106 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico
L’avvocato è sempre tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi in forza di un obbligo non soltanto giuridico ma anche deontologico, purchè tuttavia vi sia costituito un titolo (sentenza, assegno, cambiale) che, fra l’altro, riporti ad una connotazione particolarmente negativa a causa della pubblicità che ne viene data, e ciò indipendentemente dal fatto della natura privata o professionale del debito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 26 novembre 2007) Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 maggio 2009, n. 39 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico
L’inadempimento di un’obbligazione che il professionista abbia assunto mediante la sottoscrizione di una convenzione, costringendo la controparte all’instaurazione di un giudizio civile per il recupero del credito, integra un grave illecito deontologico e, in particolare, la violazione dell’art. 59 c.d.f., ai sensi del quale l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, sia che si tratti di debiti di natura “privata” o professionale”, sia di debiti propri o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avvallo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 27 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 142 Pubblicato in Giurisprudenza CNF
l'inadempimento di un'obbligazione che il professionista abbia assunto mediante la sottoscrizione di una convenzione, costringendo la controparte all'instaurazione di un giudizio civile per il recupero del credito, integra un grave illecito deontologico e, in particolare, la violazione dell'art. 59 c.d.f., ai sensi del quale l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, sia che si tratti di debiti di natura "privata" o professionale", sia di debiti propri o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avvallo.
allorché la condotta disciplinarmente rilevante abbia natura omissiva, consistendo, come nella specie, nel mancato adempimento di un'obbligazione, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare inizia a decorrere dalla data di cessazione della condotta e, quindi, dalla data dell'adempimento. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di potenza, 27 luglio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 142 pres. alpa - rel. tirale - p.m. iannelli (conf.)
1 l'inadempimento di un'obbligazione che il professionista abbia assunto mediante la sottoscrizione di una convenzione, costringendo la controparte all'instaurazione di un giudizio civile per il recupero del credito, integra un grave illecito deontologico e, in particolare, la violazione dell'art. 59 c.d.f., ai sensi del quale l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, sia che si tratti di debiti di natura "privata" o professionale", sia di debiti propri o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avvallo.
2 omissis
(rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di potenza, 27 luglio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 27-10-2008, n. 142 pres. alpa - rel. tirale - p.m. iannelli (conf.)