Il “fermo” del divieto del terzo mandato consecutivo ha durata pari al mandato precedentemente svolto
Ai fini della verifica del rispetto della prescrizione dell’ultimo periodo del 3° co. dell’art. 3 l. n. 113/2017, non è sufficiente che vi sia stato un “fermo” di consiliatura e che la consiliatura saltata sia giunta alla naturale scadenza, ma occorre anche che sia decorso un periodo di durata eguale al mandato precedentemente svolto (ossia il periodo che il legislatore ha considerato necessario ad escludere il possibile condizionamento sul corpo elettorale derivante dal pregresso espletamento del mandato consiliare). Tale principio, peraltro, è conforme a Costituzione, con conseguente infondatezza della qlc sollevata con riferimento all’asserito contrasto della stessa con gli artt. 2, 3, 48, 51 e 97 Cost.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 406 del 5 novembre 2024