Il Regolamento COA non può stabilire condizioni di procedibilità al reclamo giurisdizionale al CNF
Va disapplicata l’eventuale disposizione regolamentare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che, contro i risultati delle elezioni forensi (nella specie, del CPO), prevedesse l’impugnazione preliminare avanti al COA stesso, giacché - se applicata - impedirebbe al legittimo interessato di adire tempestivamente il giudice naturale secondo gli ordinari meccanismi di reazione giurisdizionale (art. 36 L. n. 247/2012).
Conseguentemente, detto reclamo di natura amministrativa al COA deve essere considerato non come un obbligo procedimentale, né tantomeno quale condizione di esperibilità di reclamo giurisdizionale dell’esito elettorale, ma piuttosto come mero rimedio facoltativo, rimesso alla discrezionalità di chi assuma di averne interesse
(Nel caso di specie, il resistente aveva eccepito l’asserita inammissibilità e improcedibilità del reclamo per non aver il reclamante provveduto prima ad incardinare ricorso amministrativo dinanzi al COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 416 del 13 novembre 2024