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033 Cessazione dell'attività-- Dlgs 14/2019 (Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente     |red

Capo III Cessazione dell'attività del debitore

Art. 33 Cessazione dell'attività (1)

1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di «concordato minore, di» concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 6 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole «alla procedura di» sono inserite le seguenti: «concordato minore, di».

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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA