Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Declaratoria di fallimento di impresa esercente attività di farmacia privata - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Il soggetto che, in forma individuale o societaria, svolga attività di farmacia privata, è sottoponibile, in quanto imprenditore insolvente, al fallimento. Sussiste a tal fine la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il distinto ed autonomo piano riguardante l'abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività farmaceutica non interferisce con il saliente profilo dell'esercizio dell’attività imprenditoriale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11292 del 29/04/2021 (Rv. 661207 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_033