Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo – Cass. n. 12154/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità. Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione.
In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi deii'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12154 del 07/05/2021 (Rv. 661210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305