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035 Morte del debitore-Dlgs 14/2019 (Art. 12. (Morte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente     |red

Art. 35 Morte del debitore (1)

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione «controllata o giudiziale» concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 6 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «concorsuale» è sostituita dalle seguenti: «controllata o giudiziale».

 

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