Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato - Concordato preventivo liquidatorio - Morte del debitore nel corso dell'esecuzione- Applicabilità dell'art. 12 l.fall.- Conseguenze.
In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26567 del 23/11/2020 (Rv. 659744 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 12 = Dlgs_14_2019_art_035), Cod_Civ_art_0528
Concordato
preventivo
liquidatorio
corte
cassazione
26567
2020