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Concordato preventivo - Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente Cass. n. 26568/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente ex art. 169-bis l.fall. - Presupposto - Contatto non interamente eseguito da entrambe le parti - Necessità - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contatti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c. in relazione ad una fattispecie relativa ad un contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., il promissario acquirente aveva già corrisposto l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile ed aveva promosso un giudizio, ex art. 2932 c.c., per ottenere la prestazione del consenso dell'altra parte alla stipulazione del contratto definitivo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26568 del 23/11/2020 (Rv. 659745 - 03)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 72 = Dlgs_14_2019_art_172), (Legge Falliment. art. 161= Dlgs_14_2019_art_044), (Legge Falliment. art. 169_2 = Dlgs_14_2019_art_097), Cod_Civ_art_2932

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