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Concordato preventivo - Scioglimento del contratto preliminare - Cass n. 26568/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 169- bis l.fall. - Controversia sulla sussistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo - Giudizio ordinario di cognizione - Necessità - Potere del giudice delegato di ammettere il credito contestato ai soli fini del calcolo delle maggioranze - Sussistenza.

In tema di concordato preventivo, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis l.fall., va effettuato, come per tutti i restanti creditori concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26568 del 23/11/2020 (Rv. 659745 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 72 = Dlgs_14_2019_art_172), (Legge Falliment. art. 161= Dlgs_14_2019_art_044), (Legge Falliment. art. 169_2 = Dlgs_14_2019_art_097), (Legge Falliment. art. 176 = Dlgs_14_2019_art_108)

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