Consumo idrico - Riparto della spesa in mancanza di contatori di sottrazione - Criterio millesimale - Applicazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17557 del 01/08/2014
In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17557 del 01/08/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1123
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
17557
2014