Clausole di servitù reciproca - Onere di specificità della trascrizione - Sussistenza - Fondamento. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014
In tema di condominio negli edifici, per l'opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.
Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17493 del 31/07/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1138
Cod. Civ. art. 2659
Cod. Civ. art. 2665
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO