Spese di conservazione della cosa comune - Diritto al rimborso - Configurabilità - Condizioni e limiti - Spese per la fruizione del bene o per l'adempimento di obblighi fiscali - Ripetibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013
L'art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene.