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azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - legittimazione del comproprietario

Diritti di godimento sul bene comune pretesi da terzi - Legittimazione ad agire del partecipante alla comunione - Sussistenza - Azione per finita locazione contro i conduttori della cosa comune - Presunzione di consenso degli altri comproprietari - Configurabilità - Superamento di detta presunzione - Deduzione e prova del dissenso degli altri contitolari - Necessità di una deliberazione espressa a norma dell'art. 1105, secondo comma, cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11553 del 14/05/2013

In tema di tutela del diritto di comproprietà, qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell'art. 1105, primo comma, cod. civ., può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, secondo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11553 del 14/05/2013

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