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regolamento di condominio - in genere - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 13011 del 24/05/2013

Disposizione in tema di nomina dell'amministratore e di durata dell'incarico - Derogabilità ad opera del regolamento di condominio - Esclusione - Fondamento - Riserva regolamentare ad un determinato soggetto della carica di amministratore a tempo indeterminato - Nullità - Rapporti esistenti fra i condomini ed attività esercitata nell'edificio - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13011 del 24/05/2013

In tema di condominio negli edifici, l'art. 1138, quarto comma, cod. civ. dichiara espressamente non derogabile dal regolamento, tra le altre, la disposizione dell'art. 1129 cod. civ., la quale attribuisce all'assemblea la nomina dell'amministratore e stabilisce la durata dell'incarico; ne deriva la nullità della clausola del regolamento che riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio, sottraendo all'assemblea il relativo potere di nomina e di revoca, senza che abbiano a tal fine rilievo il rapporto in concreto esistente tra i condomini o l'attività esercitata nell'edificio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13011 del 24/05/2013

CONDOMINIO

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO