Appartamento oggetto di diritto reale di abitazione - Imputazione delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria - Criterio - Fondamento.
In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9920 del 19/04/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
9920
2017