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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017

Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Procedimento - Difesa tecnica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3, c.p.c., trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status". Pertanto, ove si difenda personalmente e non rivesta anche la qualità di avvocato, il condomino che agisca per la revoca può richiedere, indicandole in apposita nota, unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale, che spetta solo al difensore legalmente esercente.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE NOMINA REVOCA